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domandina costituzionale
11 messaggi, letto 1455 volte
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Da: info Roma14/08/2012 13:21:13
stavo ripetendo e, arrivata alla formazione del governo mi sono chiesta se qualcuno ha qualche info in più sul governo tecnico...
in fondo, non sarebbe poi così improbabile come domanda....

Da: gill14/08/2012 15:26:11
il Simone ne parla un pochino. Adesso non ho il libro sottomano, ma l'autore non lo vede favorevolmente

Da: info Roma14/08/2012 15:45:56
io nel frattempo ho trovato delle lezioni del prof. Villone della Federico II che ne parlano più precisamente. Se volete, poi vi giro il link

Da: G.O.14/08/2012 16:25:20
Ok, non sarebbe una cattiva idea, grazie!!!

Da: info Roma14/08/2012 19:13:39
http://www.federica.unina.it/html/search.php?s=Villone&pg=1

ecco qui!
trovate tutte le lezioni di costituzionale.
oggi ho finito di ripetere la materia. adesso inizio con le altre che restano.
penso che a settembre mi prenderò qualche giorno per sentire tutte le lezioni in modo da rinfrescare qualcosa e, nel caso, integrare

a proposito, il prof pare vagamente schierato, non trovate?! :)
buon ascolto e buono studio!!!

se abbiamo altri dubbi sempre su costituzionale, postiamoli qui!

Da: cip14/08/2012 20:06:56
grazie :-) a buon rendere

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Da: alex8415/08/2012 22:25:10
Tento risposta per spunti, anche perché cost. l'ho solo letto:
- non c'è norma costituzionale su formazione governo: in materia bisogna far riferimento alle convenzioni costituzionali formatesi nel corso dei 60 anni di repubblica;
- la scelta della compagine di governo non è necessariamente vincolata al risultato delle elezioni: la forma d governo parlamentare è per sua natura flessibile e disegnata proprio al fine di adattarsi a situazioni di crisi. Alla crisi di governo non necessariamente consegue infatti lo scioglimento delle camere, il sistema è come autoimmune a tali patologie, a differenza del sistema regionale (regola del simul tabunt, simul cadent), o dei sistemi presidenziali, che sono molto + rigidi (proprio in virtù dell'elezione popolare del Presidente dell'esecutivo);
- storicamente il governo tecnico si è avuto in italia in situazioni di forte crisi (metà anni 90 e giorni nostri), per ovviare a un vuoto della politica, a seguito di crisi del governo politico in carica.
- è proprio la caratteristica dell'adattabilità del sistema parlamentare alle + svariate situazioni ad avvallarne la legittimità del governo tecnico. Alcuni sostengono tuttavia il contrario, sottolineando il deficit di rappresentatività che si crea in questi casi nel circuito democratico. Ma ai fini del dettato costituzione il governo è pienamente legittimo nel momento in cui ha la fiducia delle due camere (formate dai rappresentanti del popolo, ovvero dai detentori della sovranità). Che queste af-fidino il compito di governare a un leader del partito di maggioranza relativa (o della coalizione vincente) o piuttosto a un soggetto terzo non ha alcun rilievo, a mio avviso, in termini legittimità costituzionale. é una scelta legittima e insindacabile del Presidente nominare come pres. del consiglio una figura alla monti o alla dini, così come è insindacabile e priva di sbavature costituzionali la successiva fiducia eventualmente accordata al governo formato da tali soggetti esterni al circuito politico.
Spero ti sia utile ;)

Da: poche idee, ma confuse16/08/2012 00:02:15
è una risposta troppo vaga e superficiale...mi dispiace, non ci siamo!!!

Da: Mauro Repetto16/08/2012 11:50:35
Chi mi spiega il 48/4?

Cos'è l'incapacità civile?

E...le sent pen irrevocabili?per qualsiasi reato???Non credo proprio...quindi?

E l'indegnità morale?

Il compendio della Simone butta lì cose a caso...è un libro (forse) ottimo per il ripasso...

Da: XYZ16/08/2012 14:14:07
@Mauro Repetto 1) limite al diritto di voto a seguito di sentenza penale irrevocabile che importa la interdizione dai pubblici uffici; 2) indegnità morale nel caso in cui il soggetto sia sottoposto a misure di sicurezza detentive oppure a libertà vigilata oppure sorveglanaza speciale o divieto/obbligo di soggiorno per tutta la durata dei provvedimenti di cui sopra

...speriamo di averci preso!

Da: daddy  -banned!-16/08/2012 14:54:17
l'art. 48 si limita a dire che la capacità elettorale può essere limitata solo per incapacità civile, per sentenza di condanna penale irrevocabile e per i casi di indegnità morale.
Di fatto in Italia il legislatore ha riconosciuto la capacità elettorale anche agli interdetti e agli inabilitati  (art. 11 L. 180/1978), fra i casi di incapacità civile rimangono perciò inclusi solo i minorenni.
La legge ha stabilito quali sono le sentenze penali irrevocabili che portano alla perdita del diritto di voto (quelle per delitti fascisti) e quelle che portano alla mera sospensione per 5 anni di questo diritto.
Per quanto riguarda i casi di indegnità morale, alcuni di questi casi sono presenti nella stessa Costituzione (si sancisce l'incapacità elettorale temporanea per gli ex-fascisti e perpetua per i membri della casa Savoia), altri sono invece previsti dal legislatore e possono avere carattere temporaneo (i falliti, i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di polizia, coloro che hanno subito l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, i concessionari di case da gioco…) oppure perpetuo (i condannati in via definitiva a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici).


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