>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

DEONTOLOGIA
53 messaggi, letto 3269 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2

Da: xxx12304/08/2012 13:29:45
La differenza è stata colta dalla giurisprudenza (SSUU 2008) che ha escluso, per la cancellazione, l'applicazione analogica dell'art. 47. Per cui, per la reiscrizione dopo la cancellazione non devono decorrere almeno 5 anni, ma è sufficiente dimostrare che si sia assunta condotta illibata e specchiatissima (questo requisiti è valutato discrezionalmente dal Cdo).

Da: Azzardo04/08/2012 14:49:25
Per riassumere:
la cancellazione d'ufficio ex art. 37 mi consente di riproporre la domanda od allo stesso oppure ad un altro CdO se dimostro che le ipotesi di incompatibiltà sono cessate. Qui il margine di discrezione del CdO è ridotto.
La cancellazione come sanzione disciplinare ex art. 40 è a discrezione del CdO di appartenenza. In questo caso, però, non devo attendere i 5 anni, come per la radiazione, per proporre una nuova domanda di iscrizione. Come indica xxx123 è il CdO al quale inoltro la domanda, che potrebbe anche essere lo stesso che ha disposto la cancellazione, che deciderà a sua discrezione.
Qui, perciò, il margine di discrezione del CdO è decisamente maggiore rispetto alle ipotesi ex art. 37.
Per la radiazione, invece, prima di 5 o 6 anni non si può fare nulla; ma decorsi questi anni ed in assenza di cause di incompatibilità la domanda "deve" essere accolta oppure il CdO a cui mi rivolgo potrebbe rifiutarsi di reiscrivermi?

Da: praticante_04/08/2012 16:34:46
ho notato che sul Danovi ci sono due argomenti (a mio parere importantissimi) che tratta solo di sfuggita ed invece sul Simone sono trattati in maniera ampia e dettegliata, ossia:
1) Normativa antiriciclaggio
2) Gratuito patrocionio

Dalle domande delle varie commissione sparse in Italia ho notato che questi due sono argomenti molto richiesti ed infatti, ripeto, il Simone ne parla ampiamente; non capisco come Danovi, seppur scrivendo molto bene, tralasci delle questioni di tale importanza.
A questo punto, non mi rimane che studiarle sul Simone!!

Da: Alba198404/08/2012 16:55:21
Giusto il gratuito patrocinio è un po' scarso.. L'antiriciclaggio è sintetico ma puó essere sufficiente... Se iniziamo a studiare da due libri anche deontologia è la fine!!!!

Da: Rev04/08/2012 16:59:15
X il gratuito patrocinio ho visto che molti ordini hanno sul proprio sito una parte dedicata alla questione,una sorta di scheda pratica-riepilogativa..io li studio da li

Da: Fortunato 1204/08/2012 17:15:30
Nella normativa antiriciclaggio Danovi prescrive due cose:
1) obblighi di adeguata verifica della clientela;
2)      "      di segnalazione alla  U.I.F. direttamente, od attraverso il
   CdO di appartenenza, quando vi sia il sospetto di operazioni di
   riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.  

Ma, adesso, l'avv. è diventato uno 007 che deve indagare il proprio cliente e poi fare la "spia"?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: xxx12304/08/2012 17:20:54
Ragazzi, ma da quello che ho avuto modo di capire l'obbligo riguardo solo il cd. avvocato d'affari, nel caso in cui il cliente (spesso spa) debba effetturare transazioni o operazioni il cui valore supera 12.500 euro (apertura conti bancario, costituzione di una società... insomma attività che in genere svolge anche il notaio). 

Da: Fortunato 1204/08/2012 17:41:16
Non è per contraddirti xxx123, poichè credo tu abbia risolto il problema, ma un mio avv. che non si occupa di queste cose il modulo antiriciclaggio lo prepara lo stesso. Forse per eccesso di zelo, glielo chiederò.

Da: Sole luna04/08/2012 19:00:39
Tutti gli avvocati con obbligo di segnalaIoni delle operazioni sospette. Nel 2011 è stato segnalato il ragguardevole numero di una. Sic!

Da: praticante_05/08/2012 10:41:39
Differenza tra errore professionale e mancanza professionale: chi riuscirebbe a spiegarmelo magari con un caso pratico?

Da: Mauro Repetto05/08/2012 12:33:10
dimentico di presentare un appello? MANCANZA professionale: valutazione se è stato un fatto occasionale...es per "mera" erronea trascrizione del termine, ergo magari no sanzione disciplinare (non chiedermi sulla base di cosa sia valutata "l'occasionalità"...), ma sì di sicuro sanzione disciplinare se rientra in una più ampia condotta negligente ex incuria e trascuratezza...;
ERRORE professionale: no appello  alla cda ma sì opposizione vs dichiarazione di fallimento avanti al trib, nell'ambito di una sent di reiezione di concordato: no sanzione disciplinare perchè ciò viene fatto rientrare nella discrez del professionista...magari sbaglia (come nel caso dell'opposizione), ma è cmq un errore legato ad una scelta del professionista...ok che magari il cliente di pianta una grana in sede civile, ma disciplinarmente è tutto ok.

Da: Fortunato 1205/08/2012 13:47:45
Vediamo se quest'esempio è corretto:

1) atto di citazione notificato in violazione dei termini=mancanza professionale, ovvero negligenza poichè non si possono sbagliare i termini, non sono interpretabili;

2) atto di citazione avanti il GdP, mentre la competenza per materia è del tribunale=errore professionale.
Es. pratico: decreto ing. per mancato pagamento oneri condominiali inferiori a euro 5.000. La materia è sempre di competenza del Tribunale, indipendentemente dal valore.
E' un esempio corretto di errore professionale?

Da: Sole luna05/08/2012 14:32:44
Non è corretto perchè ci sono gli strumenti processuali per rimediare. Studia con più attenzione. È una questione di metodo

Da: Fortunato 1205/08/2012 14:54:13
Il primo esempio, sui termini, è corretto?
Sul secondo come rimedio? Il g. me lo rigetta perchè ho sbagliato la competenza. Non mi vengono in mente altre possibili soluzioni.

Da: Homero06/08/2012 08:29:33
Ragazzi, chi di voi sta studiando usl Danovi, potrebbe togliermi un dubbio?
Sul Simone (quaderni) c'è scritta una cosa che mi suona strana.
- procedura iscrizione albo avvocato: se Cdo entro 20 gg non delibera, si ritiene che la richiesta sia stata accolta; se rigetta l'istanza, dopo aver sentito il richiedente, è possibile ricorrere al CNF e, contro la sentenza di questo, in Cassazione (visto che la delib CNF ha natura giurisdizionale) .... fin qui ok
- procedura per iscrizione registro praticanti: mi dice che se il Cdo non delibera entro 30 gg, la richiesta si intende rigettata e entro 10 gg si può ricorrere a CNF... poi dice che la decisione del CNF non è ricorribile in cassazione perchè di natura amministrativa ...
Qualcuno che mi risolve il dubbio? Io so che è ricorribile per cassazione la delibera di CNF anche in secondo caso...

Da: Homero06/08/2012 14:53:34
Nessuno che sappia risovlere questo dubbio?

Da: Chris_2306/08/2012 15:07:42
Danovi: il cdo ha due mesi per deliberare,non 20 gg. 20 gg e' il termine per proporre impugnazione al Cnf.per i praticanti nulla c e' scritto al riguardo

Da: Homero06/08/2012 15:21:52
20 gg sia per iscrizione ad albo avvocati sia per registro praticanti? Che io sappia per il registro praticanti il termine è di 30, non 20.

Da: Chris_2306/08/2012 15:43:32
Danovi: non esiste il termine di 20 giorni. Sono due mesi per l iscrizione all albo degli avvocati

Da: Homero06/08/2012 16:09:39
Ok, allora il Danovi non prende in considerazione la procedura per l'iscrizione al registro dei praticanti! Grazie lo stesso...

Da: Chris_2306/08/2012 17:28:15
Esatto!

Da: uff06/08/2012 22:13:40
Dovrebbe essere: due mesi per gli avvocati, 30 giorni per i praticanti

Da: hello21508/08/2012 18:22:58
x Homero:
- procedura iscrizione albo avvocato: se Cdo entro 2mesi non delibera, si ritiene che la richiesta sia stata accolta; se rigetta l'istanza, dopo aver sentito il richiedente, è possibile ricorrere al CNF entro 20 giorni...
- procedura per iscrizione registro praticanti:  se il Cdo non delibera entro 30 gg, entro 10 gg dalla scadenza del termine si può ricorrere a CNF...
questo c'è sul Danovi.. Non si parla per niente di ricorso in Cassazione

Pagina: 1, 2


Torna al forum