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si può fare, rirosichiamo per la Dirigenza
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Da: xela | 11/10/2009 13:30:22 |
l'orientamento consolidato e' il sindacato di tipo debole, quindi solo ripercorrere il percorso logico che si traduca in effetti distorsivi cioe' che in effetti si manifesti in risultato illogico, contradditorio etc- eccoti una mia ricerca a supporto Gruppo: Utente Messaggi: 474 Stato: http://www.amministrazioneincammino.luiss....gettazione.html http://www.giuristiambientali.it/documenti...AM_tec_sind.pdf http://www.giustizia-amministrativa.it/doc...ra_processo.htm questione :il sindacato sull’accertamento tecnico-tipo debole premessa: un controllo di tipo “forte”, che si traduce in un potere sostitutivo del giudice, il quale si spinge fino a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell’amministrazione. Mentre il controllo di tipo “debole” avrebbe richiesto che le cognizioni tecniche acquisite grazie al consulente fossero utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa Riconosciuta l'esistenza di margini al sindacato del Giudice Amministrativo nei confronti delle valutazione tecniche della P.A., la giurisprudenza amministrativa (cfr. sent. Cds 4429/2002 cit., sent. Cds 2334/2002, in Corr. Giur., n. 7/2002, sent. Cds 5287/2001, in Foro It., III, 2002) ha chiarito che l'unico sindacato ammissibile è intrinseco e di tipo debole in merito all'attendibilitĂ delle scelte dell'Amministrazione. Si deve infatti respingere la tesi che, all'indomani dell'entrata in vigore della L. 205/2000 (estensiva dello strumento della consulenza tecnica anche al giudizio di legittimitĂ , cfr.art. 16), ritiene che al Giudice Amministrativo spetti un sindacato di tipo forte e, conseguentemente, il potere di giustapporre le proprie valutazioni tecniche a quelle opinabili della P.A., sindacandone anche la cosiddetta 'condivisibilitĂ delle scelte'. Il vizio di legittimitĂ che si può far valere è quello dell'eccesso di potere per manifesta illogicitĂ , incongruitĂ od irragionevolezza della motivazione, per travisamento dei fatti e/o per violazione dei canoni di imparzialitĂ e correttezza nelle valutazioni tecniche operate dalla P.A. Con riguardo al caso in commento, il Consiglio di Stato, nonostante la motivazione, sbrigativa sul punto e aderente alla tesi tradizionale (ascrivibilitĂ delle questioni sui punteggi al merito amministrativo), riconosce un certo margine di sindacato in capo all'AGA, nei limiti che si sono appena rif- Limiti del sindacato Occorre rilevare che, tuttavia, il principio secondo cui il giudice amministrativo può spingersi fino sindacare l'attendibilitĂ degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazionex, subisce alcuni temperamenti. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che il sindacato sulle valutazioni tecniche trova il limite delle valutazioni riservate “da apposite norme all'amministrazione, quanto meno nei casi in cui essa risulti titolare di una particolare competenza legata alla tutela di valori costituzionali speciali"xi. Esempio in materia ambientale norma a supporto In generale si può affermare che il giudice amministrativo non si spinge fino a verificare l'esattezza e la condivisibilitĂ degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione in materia ambientale xv (c.d. sindacato “forte"). Il controllo di “ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa”xvi in materia ambientale, paesaggistico - territoriale, avviene allora, attraverso la verifica dell'esistenza di indizi dai quali si evince la legittimitĂ della scelta discrezionale dell’amministrazione- secondo l’orientamento prevalente x, il giudice amministrativo compie un sindacato“debole” sulle valutazioni tecniche in materia ambientale anche nelle ipotesi in cui venga ammesso il mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio (sindacato c.d. intrinseco). In tal caso, infatti, le cognizioni tecniche devono essere utilizzate al solo fine "di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa"xx, mentre il giudice amministrativo non può sostituire le risultanze della c.t.u. al giudizio tecnico dell'amministrazione. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5287/01 i Sentenze di rilievo-CONSIGLIO DI STATO quarta sezione del Consiglio di Stato ( n. 601 del 9 aprile 1999) GIA' CITATA IN ALTRA QUESTIONE ha aperto la strada e, cercando di distinguere le due nozioni, ha sostenuto che la discrezionalitĂ tecnica - diversa dal merito amministrativo â€" si ha quando " la pubblica amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta e tale discrezionalitĂ , qualora si sia manifestata attraverso apprezzamenti tecnici, e' sindacabile in sede giurisdizionale in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorita' amministrativa, ma alla verifica diretta dell'attendibilitĂ delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo." Il pregio della decisione, come prima ho accennato, sta nel fatto che distingue il merito amministrativo dalla discrezionalitĂ tecnica ed apre, per tale via, quest'ultima al controllo giurisdizionale consentendo al giudice di verificare direttamente l'attendibilitĂ delle operazioni tecniche condotte dall'amministrazione riesaminando, o meglio facendo di esaminare dal consulente tecnico, la correttezza dei criteri tecnici scelti dall'amministrazione e la loro applicazione al caso concreto. Il limite è che non definisce se non in termini residuali il merito amministrativo (problema peraltro rimasto irrisolto anche nella successiva decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, 5 dicembre 2002, n. 6665), e che si ferma ad un riscontro esterno della attendibilitĂ dei criteri scientifici adottati e dell'uso che in concreto se ne è fatto. Consiglio di stato quarta sezione 6 non ha ottobre 2001, n. 5287, che ha affrontato i problemi derivanti dall'introduzione del nuovo mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio. Molte delle cose dette, in questa decisione, trasferiscono nel campo del processo amministrativo principi consolidati nel giudizio civile. Quali quello che la funzione della consulenza tecnica d'ufficio consiste nel porre a disposizione del giudice "uno strumento di conoscenza, che giova unicamente ad arricchire la cognizione di nozioni che non appartengono al patrimonio dell'intera collettivitĂ , nĂ© sono desumibili dalle massime di comune esperienza." Che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire l'onere della parte di allegare i fatti e di introdurli nel processo. Che il compito della fissazione e della qualificazione giuridica del fatto non è delegabile al consulente tecnico d'ufficio ma deve essere espletato direttamente dal giudice. Che il giudice, in quanto dominus della qualificazione del fatto, non può limitarsi a recepire acriticamente le risultanze della consulenza tecnica. Sezione sesta, 4 novembre 2002, n. 6004 In particolare è stato osservato come il potenziamento dei mezzi istruttori utilizzabili del giudice amministrativo" consente di certo il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall'amministrazione, ma non la sostituzione del giudice amministrativo, per il tramite il consulente tecnico, ai giudizi di tipo tecnico formulati dall'amministrazione." Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 aprile 2003 n. 1774La pronuncia in esame riforma in parte una sentenza del TAR Toscana (n. 2370/2002). Quest'ultima ha annullato un'aggiudicazione per una gara di progettazione, in seguito all'accertamento della mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla ditta aggiudicataria. Nel riconfermare l'annullamento dell'aggiudicazione sancita in prime cure, il Consiglio di Stato analizza approfonditamente i singoli passaggi della sentenza oggetto di gravame ed affronta alcuni problemi, rilevanti e meritevoli di approfondimento. In primis occorre segnalare che, nel caso in cui in relazione alla medesima procedura di evidenza pubblica vengano presentati ricorso in via principale del partecipante pretermesso (che contesti l'aggiudicazione alla ditta vincitrice) e ricorso incidentale del controinteressato (avente ad oggetto i requisiti di partecipazione alla gara della ditta ricorrente) il T.A.R., solitamente, esamina quest'ultimo in via preliminare. Infatti, un ipotetico accoglimento del ricorso incidentale paralizzerebbe la pretesa avanzata con quello principale, facendo venir meno l'interesse a ricorrere che, costituendo una delle condizioni dell'azione, deve sorreggere in ogni momento il ricorso introduttivo. Il profilo di merito verte sull'interpretazione dell'articolo 66, lett. d), del D.P.R. n.554 del 1999 recante il regolamento di attuazione della legge quadro in tema di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Tale norma fissa i criteri di individuazione di determinati requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ritenuti indefettibili ai fini di un corretto espletamento dell'appalto da parte del potenziale aggiudicatario della gara. Alla lett. d) si fa riferimento al criterio del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unitĂ stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. L'espressione 'numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni' va interpretata, secondo il Consiglio di Stato (che in parte qua conferma il provvedimento impugnato), nel senso che il requisito è soddisfatto mediante il calcolo di un numero medio del personale tecnico su base annua per ciascun anno del triennio, e non giĂ mediante calcolo del numero medio su base triennale poi suddiviso per i tre anni. Ciò si evincerebbe sia alla luce del dato letterale sia alla luce della ratio della norma in esame. Per quanto riguarda il dato letterale, la norma si riferisce al numero medio annuo del personale, e quindi richiede una media annuale, autonoma e distinta di personale tecnico per ciascun anno del triennio. Sotto il profilo della ratio, l'interpretazione seguita dal Giudicante dĂ maggiori garanzie dell'effettiva capacitĂ tecnico-organizzativa delle ditte partecipanti, meglio soddisfacendo lo scopo perseguito dalla norma. Occorre precisare però che si tratta di posizione assai rigorosa che, se da un lato favorisce i concorrenti dotati di elevato numero di dipendenti giĂ da almeno tre anni e di capacitĂ tecnica stabile nel tempo, dall'altro lato può determinare posizioni dominanti nel mercato e ostacolare la massima concorrenza, creando difficoltĂ alle ditte da poco affacciatesi sul mercato e che non posseggono ancora certi livelli dimensionali. Il Consiglio di Stato si mostra di parere contrario nei confronti del TAR Toscana, censurandone le relative statuizioni, in merito alla valutazione dei punteggi attribuiti alle ditte rispettivamente ricorrente e controinteressata.Sostiene, infatti, che la doglianza deve essere ritenuta inammissibile poichĂ© attiene al merito amministrativo, insindacabile da parte del Giudice Amministrativo. Si tratta di questione molto importante, recentemente venuta alla ribalta sia nei numerosi arresti giurisprudenziali succedutisi sul tema, sia nel dibattito dottrinale, in quanto la categoria del merito amministrativo investe il problema del potere sindacatorio che l'AGA può esercitare nei confronti dell'incedere dei pubblici poteri e dei corrispondenti limiti. Il caso in esame riguarda la valutazione e l'attribuzione di punteggi ai concorrenti ai fini della composizione della graduatoria finale: si è in presenza di una classica ipotesi di discrezionalitĂ tecnica della P.A., in cui la stazione appaltante deve utilizzare, ai fini delle proprie determinazioni finali, norme, non giuridiche, di carattere tecnico e scientifico. Secondo la dottrina tradizionale la SPOILER (clicca per visualizzare) discrezionalitĂ tecnica rientrerebbe nel merito amministrativo , dal momento che vengono in rilievo norme non giuridiche concernenti, oltre che aspetti di opportunitĂ e convenienza dell'agire amministrativo,profili tecnico-scientifici relativi a discipline specifiche e settoriali. Ma la tesi piĂą recentemente enucleata dalla giurisprudenza (vedi ex pluribus TAR Lazio, sent. 5 giugno 2002, n.6264, in Guida al Diritto, n.39/2002, Cds, sez. VI, sent. 28 maggio-6 settembre 2002 n.4561, in Guida al Diritto, n.40/2002, Cds, sez. VI, sent. 28 maggio-4 settembre 2002 n.4429, in Guida al Diritto, n.42/2002, Cds, sez. VI, sent. 20 gennaio 2003 n.204, in diritto2000.it , Cds, sez. IV, sent 29 ottobre 2002 n.5942, in giust.it, Cds, sez. IV, sent. 9 aprile 1999 n.601, in Foro It., III, 1999) ritiene fuorviante parlare di discrezionalitĂ tecnica. Ciò perchĂ© nei casi esaminati manca l'aspetto saliente del momento discrezionale dell'azione amministrativa, e cioè la sintesi, la ponderazione e la valutazione degli interessi in gioco, (cosiddetto momento della volontĂ ), residuando esclusivamente il momento del giudizio circa una corretta applicazione di norme extragiuridiche di ordine tecnico. Lo stesso sintagma 'discrezionalitĂ tecnica' è un controsenso, si sostiene, laddove sarebbe meglio parlare di valutazioni tecniche rientranti nell'alveo dei vizi di legittimitĂ , pienamente sindacabili dall'AGA. Riconosciuta l'esistenza di margini al sindacato del Giudice Amministrativo nei confronti delle valutazione tecniche della P.A., la giurisprudenza amministrativa (cfr. sent. Cds 4429/2002 cit., sent. Cds 2334/2002, in Corr. Giur., n. 7/2002, sent. Cds 5287/2001, in Foro It., III, 2002) ha chiarito che l'unico sindacato ammissibile è intrinseco e di tipo debole in merito all'attendibilitĂ delle scelte dell'Amministrazione. Si deve infatti respingere la tesi che, all'indomani dell'entrata in vigore della L. 205/2000 (estensiva dello strumento della consulenza tecnica anche al giudizio di legittimitĂ , cfr.art. 16), ritiene che al Giudice Amministrativo spetti un sindacato di tipo forte e, conseguentemente, il potere di giustapporre le proprie valutazioni tecniche a quelle opinabili della P.A., sindacandone anche la cosiddetta 'condivisibilitĂ delle scelte'. Il vizio di legittimitĂ che si può far valere è quello dell'eccesso di potere per manifesta illogicitĂ , incongruitĂ od irragionevolezza della motivazione, per travisamento dei fatti e/o per violazione dei canoni di imparzialitĂ e correttezza nelle valutazioni tecniche operate dalla P.A. Con riguardo al caso in commento, il Consiglio di Stato, nonostante la motivazione, sbrigativa sul punto e aderente alla tesi tradizionale (ascrivibilitĂ delle questioni sui punteggi al merito amministrativo), riconosce un certo margine di sindacato in capo all'AGA, nei limiti che si sono appena riferiti. Un altro aspetto degno di nota riguarda il profilo del risarcimento in forma specifica da accordare al ricorrente, qualora il T.A.R. accolga la domanda di annullamento dell'aggiudicazione in favore del concorrente sprovvisto dei necessari requisiti. A tale aspetto è legata una serie di problemi che ancora non hanno avuto soluzione certa in giurisprudenza: qual è la sorte del contratto stipulato con il concorrente che ha ottenuto l'aggiudicazione successivamente annullata? Quali i poteri del Giudice Amministrativo? Può disporre con la sentenza di accoglimento del ricorso l'aggiudicazione del contratto alla ditta ricorrente seconda classificata in seno alla procedura concorsuale, o deve rimettere la scelta nelle mani della stazione appaltante? Quali sono i criteri di liquidazione dell'eventuale risarcimento del danno per equivalente in via equitativa, qualora non sia possibile in tutto od in parte il risarcimento in forma specifica? Circa la sorte del contratto, la tesi prevalente nella giurisprudenza della Cassazione (vedi Cass. Civ. 4269/1996, in Nuova Giur. Civ., 1997, 518) propende per la sua annullabilitĂ , in quanto gli atti amministrativi che precedono la formazione dei contratti della P.A. mirano ad integrare la capacitĂ e la volontĂ dell'ente pubblico. Eventuali vizi della procedura concorsuale, traducendosi in vizi della volontĂ e capacitĂ della P.A., rientrano nell'orbita dell'art.1427 c.c. e concretizzano il vizio di annullabilitĂ del contratto deducibile, in via di azione o di eccezione, soltanto dalla P.A. Altro orientamento, accolto in parte dalla giurisprudenza amministrativa (vedi TAR Campania, sent. 29 maggio 2002 n.3177, in Urb.App., 2002, 1212, con nota di Caputo) sostiene la tesi della nullitĂ del contratto, dal momento che la violazione delle norme sull'evidenza pubblica integrerebbe il caso dell'art. 1418, primo comma, c.c. in tema di nullitĂ virtuale, posto a presidio di valori di rango comunitario (tutela della concorrenza e della par condicio) e costituzionale (principi di imparzialitĂ e buon andamento). Altri ancora parlano di invaliditĂ derivata, secondo lo schema dell'atto presupposto, mentre non manca chi applica al contratto la disciplina dell'invaliditĂ delle delibere delle associazioni o delle fondazioni (art. 23 c.c.), nel senso che il contratto non può essere annullato nei confronti dell'aggiudicatario in buona fede. Quanto ai poteri del giudice Amministrativo, alcune pronunce ritengono che la sentenza di accoglimento del ricorso possa contestualmente disporre l'aggiudicazione a favore del ricorrente secondo classificato od unico offerente oltre l'aggiudicatario pretermesso. Altri arresti, piĂą ossequiosi nei confronti della riserva di amministrazione, sostengono invece che la scelta tra l'esecuzione del contratto stipulato con il concorrente che si sia vista annullare l'aggiudicazione e la stipula di un nuovo contratto con il ricorrente vittorioso spetti alla stazione appaltante, la quale dovrĂ tener conto dello stato di avanzamento dei lavori o della integrale esecuzione del contratto eventualmente intervenuta, facendo uso dei criteri previsti dall'art. 2058 c.c. Nella vicenda in esame, il Consiglio di Stato non entra nel merito del vizio che inficia il contratto, essendo stato quest'ultimo giĂ interamente eseguito, e ritiene non percorribile la strada dell'esecuzione in forma specifica. Infatti, l'appalto di servizi ha avuto integrale esecuzione mediante la realizzazione del servizio, concretizzatasi nella consegna del progetto; in tal modo opinando questa sentenza si allinea a quel consolidato orientamento che esclude la risarcibilitĂ in forma specifica a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione (cfr., ex pluribus, Cds, sez. VI, 18 giugno 2002, n.3338, in giust.it, TAR Puglia, sent. 4 aprile 2000, n.1401, in Foro It., 2000, III, 479). Si accoglie, infine, la domanda di risarcimento del danno per equivalente; ai fini della determinazione del quantum il Collegio utilizza il criterio di cui all'art. 345, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, liquidando a titolo di ristoro del lucro cessante del concorrente pretermesso, cui sarebbe spettata l'aggiudicazione, il 10% del prezzo offerto. Tale criterio, previsto per l'appalto di lavori, viene ritenuto atto a garantire la determinazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 2056 c.c. (vedi, per analoga soluzione, TAR Lazio, sent. 13 febbraio 2001 n.962, in giust.it, TAR Abruzzo, sez. Pescara, sent. 3 aprile 2003 n.368, in giust.it, TAR Molise, sent. 11 febbraio 2003 n.188, in giust.it, TAR Veneto, sent. 15 aprile 2003 n.2401, in giust.it). | |
Da: xela | 11/10/2009 13:38:55 |
a volte la perizia essendo opera di un terzo non viene ammessa: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 30 maggio 2007 n. 2781 - Pres. ed Est. Ferrari - Viggiani (Avv. Crisci) c. Ministero della giustizia (Avv. Stato Giordano) e Von Mersi (n.c.) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, sent. 26 luglio 2006, n. 6431). 1. Giustizia amministrativa - Sentenza - Contrastante con quanto ritenuto con ordinanza cautelare - Vizio di contraddittorietĂ - InconfigurabilitĂ . 2. Concorso - Ammissione alle prove orali - Esclusione - Eventuali illegittimitĂ compiute dalla commissione di concorso nei confronti di alcuni candidati - Non possono essere invocate dal soggetto escluso. 3. Concorso - Prove scritte - Valutazione - SindacabilitĂ di esse in s.g. mediante un parere pro-veritate di un docente universitario - ImpossibilitĂ - Ragioni. 4. Concorso - Prove scritte - Valutazione negativa - Indicazione degli errori compiuti dal candidato - Sufficienza - Spiegazione degli errori - Non occorre. 1. Non è ravvisabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietĂ nel caso in cui la sentenza sia in contrasto con quanto ritenuto con ordinanza cautelare, atteso che quest’ultima, in quanto emessa a conclusione di una delibazione inevitabilmente sommaria, reca statuizioni che, anche se ampiamente motivate, sono per loro natura provvisorie in quanto destinate ad essere riesaminate nel corso del giudizio di merito e sostituite da quelle adottate a conclusione di queste ultime, non importa se conformi o di segno contrario alle originarie statuizioni. 2. L’eventuale illegittimitĂ commessa dalla commissione di concorso in favore di determinati concorrenti ad una stessa procedura concorsuale, non giustifica la pretesa del soggetto escluso a fruire di identico trattamento. Ove sia dimostrato il fatto denunciato dal soggetto, sono altre le vie giudiziarie che egli è legittimato a percorrere per ottenere che l’illegittimitĂ riscontrata sia rimossa e i responsabili siano sanzionati, anche se da esse egli non è in grado di ricavare il vantaggio personale al quale parimenti illegittimamente aspira. 3. Non può essere sindacato in sede giurisdizionale il giudizio espresso dalla commissione di un concorso in ordine ad una prova scritta facendo riferimento ad un parere pro veritate reso da un docente universitario, il quale ha concluso nel senso che gli errori riscontrati dalla commissione esaminatrice erano in effetti insussistenti, atteso che spetta a quest’ultima ed in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice di legittimitĂ sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (1). 4. E’ legittimo l’operato di una commissione di concorso che ha ritenuto insufficiente una prova indicando gli errori nei quali è incorso il concorrente, non essendo la stessa tenuta a spiegare anche perchĂ© il candidato aveva errato, atteso che la spiegazione degli errori commessi è compito dell’insegnante nei confronti del discente, e non dell’esaminatore nei riguardi del candidato ad una procedura concorsuale. ----------------------------- (1) V. tuttavia in senso opposto T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, ordinanza 28-9- 2005, n. 1105, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarpugliale1_2005-09-28.htm (accoglie la domanda di sospensione del giudizio di non ammissione agli esami orali, tenuto conto del fatto che la contestazione della valutazione negativa delle prove scritte risultava supportata da un parere pro-veritate prodotto dal ricorrente - fattispecie relativa a concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato). V. anche: T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, ordinanza 4-7-2002, n. 635, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlecce_2002-07-04o.htm (anche alla luce di perizie giurate rese da docenti universitari, ordina al presidente della commissione del concorso di avvocato di rivalutare alcune prove scritte ritenute insufficienti con valutazione espressa in forma numerica). T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, sentenza 29-1-2003, n. 13, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarabruzzoaquila_2003-01-29.htm (sul potere del G.A. di disporre una verificazione al fine di sindacare la valutazione di una prova scritta di un concorso; annulla una valutazione espressa mediante punteggio numerico inferiore a quella risultante dalla verificazione disposta). T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II â€" sentenza 1 luglio 2002 n. 3836*, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarcampna2_2002-07-01-2.htm (è illegittimo il giudizio negativo espresso su una prova scritta di un concorso, ove la commissione abbia dato esclusivo rilievo ad un solo elemento da valutare). | |
Da: ??? | 11/10/2009 20:52:50 |
è tutto chiaro? | |
Da: concorsista | 11/10/2009 21:59:58 |
per questa sera penso che basti così, grazie | |
Da: funzionario ribelle | 12/10/2009 06:42:52 |
grazie alex e buona settimana! | |
Da: aspirante dirigente | 13/10/2009 19:56:34 |
c'è qulacuno che ha pensato di iscriversi al corso per dirigente- a distanza - tenuta dalla Direkta? Nel caso sarei disposto a dividerne il costo e l'utilizazione. attendo risposta. | |
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Da: idoneimp | 14/10/2009 12:34:04 |
x xela alla preselezione dello sviluppo economico alla fine non sono andato, ho deciso al momento di fidarmi del senso di giustizia del tar.., tu piuttosto sei andato ? quanti eravate?, sono giĂ usciti gli esiti? | |
Da: xela | 14/10/2009 12:50:53 |
273 con alcuni ammessi con riserva, non ammesso quindi non bene ,, i quiz erano impoegnativi bisogna andare piu' preparati i risultati sono sul sito - per il prossimo studiero' di piu' , gia' ho iniziato con politica economica e dir comunitario, anche per eventuale concvorso sspa- io invece piu' che il senso di giustizia tar , tralascero' un poco la preparazione tar(che e' un sogno ) e mi butto sulla preparazione prossimo 7 dir amm min sviluppo- in bocca al lupo per inps e/o altro | |
Da: idoneimp | 14/10/2009 16:51:50 |
crepi il lupo!! ciao xela a presto. | |
Da: speranza | 25/01/2010 20:41:20 |
salvataggio dalla pagina 14 del forum, ne valeva la pena? sarete voi a deciderlo. Ciao. | |
Da: speranza | 27/01/2010 19:32:14 |
chi ha voglia di rosicare ancora? | |
Da: speranza | 30/01/2010 14:38:10 |
...e se provassimo a tracciare un profilo dell' aspirante dirigente nella P.A. ? etĂ media,anzianitĂ di servizio,titoli di studio, motivazioni, stato civile, figli a carico ecc. a me piacerebbe sapere qualcosa di piĂą dei colleghi aspiranti dirigenti, pur restando ciascuno nell' anonimato. | |
Da: speranza | 31/01/2010 12:59:04 |
allora lo facciamo questo identikit? | |
Da: speranza | 31/01/2010 14:26:40 |
questo forum continua a restare deserto. Avete messo le speranze in un angolo? se non intervenite diventerĂ " l' angolo di speranza ". | |
Da: speranza | 01/02/2010 20:48:02 |
sola me ne vo...... | |
Da: speranza | 02/02/2010 19:06:22 |
sono tutta sola in questo forum fantasma, che paura!... | |
Da: speranza | 02/02/2010 19:41:11 |
andiamo un pò su, magari arriva qualcuno..... | |
Da: 10 | 02/02/2010 19:42:52 |
Sveltina? | |
Da: x x tutti | 02/02/2010 20:46:00 |
........................... | |
Da: funzionario ribelle | 03/02/2010 06:21:29 |
ciao speranza vedo che insisti, io ho mollato e aspetto che finisca la crisi per passare alla libera professione magari con un bel part time. | |
Da: speranza | 03/02/2010 17:00:16 |
l' importante è non rinunciare ai propri sogni | |
Da: speranza | 04/02/2010 18:23:43 |
ma non ci sono piĂą idee? | |
Da: risposta a xela | 04/02/2010 18:30:18 |
piĂą che grande definirei cerulli irelli un gran marchettaro | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:36:33 |
cerchiamo di girare questo paginone di sproloqui iniziali, forza, datemi una mano. | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:38:03 |
non si riesce proprio a girare pagina? | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:38:39 |
uffa 1 | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:42:43 |
uffa 2 | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:43:16 |
uffa 3 | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:43:36 |
uffa 4 | |
Da: speranza | 05/02/2010 17:44:41 |
uffa 5 uffa uffa uffa uffa cinque volte | |
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