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esame avv. 2012
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Da: indeciso22/06/2012 15:41:01
come e da dove iniziare a studiare per gli scritti del prossimo dicembre?

Da: sartina22/06/2012 16:51:04
privato e penale , manuali a tua scelta

Da: contadinella22/06/2012 17:34:12
indeciso, non studiare sui manuali assolutamente! piuttosto, esercitati a scrivere pareri consultando il codice. Fa' dei codici commentati il tuo pane quotidiano: più li maneggi, più diventi pratico e all'esame questo ti fa guadagnare tempo. Man mano che fai i pareri, se hai delle lacune rispetto ad alcuni argomenti, oppure se non ricordi bene qualcosa, allora magari aiutati consultando poi i manuali, ma il mio consiglio è di basarti soprattutto sui codici commentati con la giurisprudenza. Devi fare pareri a gogo!!!! mi raccomando! Poi, quando coi pareri sei messo abbastanza bene, parti con gli atti (io ti consiglio quelli penali, ché sono in genere più semplici, ma se sei un civilista, ovvio che non c'è da scegliere...)

Da: contadinella22/06/2012 17:37:16
un altro consiglio: quando scrivi il parere, non riportare alla lettera le sentenze che trovi sul codice, ma cerca di "parafrasarle", cioè modifica il costrutto delle frasi (lasciando ovviamente invariato il contenuto!), cerca di "personalizzarle"!!!

Da: lor 8522/06/2012 17:38:27

- Messaggio eliminato -

Da: indeciso23/06/2012 12:48:49
x lor 85
sono di salerno...

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Da: indeciso23/06/2012 12:50:41
@contadinella...
grazie mille per i tuoi consigli preziosissimi!!!!
mi sorge solo un dubbio:
siccome sin ora non ho fatto un tubo non è ke sono in ritardo...ke ho perso tempo insomma...
grazie...

Da: bool23/06/2012 12:53:44
ma già parlate dei prossimi scritti????

Da: indeciso23/06/2012 12:57:15
x bool
certo!!!

Da: bool23/06/2012 13:00:08
ma perchè sapete di non aver passato lo scritto?

Da: indeciso23/06/2012 13:03:05
x qnt mi riguarda...sarà la mia prima volta....

Da: bool23/06/2012 13:05:37
ahhh..ok, allora in bocca al lupo.
Io sono in attesa dei risultati di Bologna.
Cmq x la preparazione dello scritto di associo a quanto detto da contadinella

Da: indeciso23/06/2012 13:07:12
grazie mille anche a te bool!!
e soprattutto in bocca al lupo!!!

Da: indeciso23/06/2012 13:08:20
bool...scusa...non è che sono in ritardo per iniziare la preparazione all'esame?? :/

Da: bool23/06/2012 13:16:37
No...assulutamente!!
L'importante è anche avere fatto una buona pratica e saper scrivere in maniera chiara e semplice.
Poi ci vuole molta fortuna ecco!!
Crepi il lupo.

Da: prius23/06/2012 13:22:57
anche se riporti per esteso una sentenza non succede nulla indeciso l'importante è che ci metti farina del tuo sacco e che scrivi in maniera leggibile e senza errori grammaticali possibilmente

Da: indeciso23/06/2012 13:24:42
grazie ad entrambi!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: prius23/06/2012 13:28:30
per esempio io nel parere di civile di quest'anno ho riportato una sentenza per esteso nel punto più importante del parere ossia dove c'era da scegliere se era mandato o mediazione ma dopo ho spiegato con parole mie perchè spettava all'agenzia immobiliare una parte della provvigione parlando del c.d. contributo causale determinante dato dalla prima agenzia alla seconda

Da: u bestia23/06/2012 13:51:48
secondo me è meglio riportare la massima e poi spiegare con parole tue l'iter logico-giuridico che ha portato il giudice a decidere in quel modo.
una citazione troppo lunga mi fa pensare che cerchi di allungare il brodo e che non ti sforzi di rielaborare ciò che leggi sul codice

Da: u bestia per prius23/06/2012 13:52:45
ciao bello!  hai saputo se sei passato o no?
spero tu abbia avuto buone notizie :-)

Da: prius23/06/2012 13:57:42
ciao caro no ancora nulla quelli di Bologna fanno arrabbiare e mi stanno facendo perdere la pazienza cavolo siamo rimaste 7 Corti a dover ancora pubblicare ora basta è ora!!!!  passi Napoli che poveretti erano in 7.000 ma noi......

Da: per ...23/06/2012 17:40:08
Ciao, lo scritto si supera copiando dai telefonini con internet

Da: per formulari25/06/2012 00:20:37

- Messaggio eliminato -

Da: et25/06/2012 12:59:57

- Messaggio eliminato -

Da: qualcuno26/06/2012 19:22:12
anche il servizio della giuffré che si chiama CORREGGIMI non è male. io l'ho fatto, anche se all'ultimo, e mi sono trovata bene: correggono il tuo compito e ti scrivono tutto quello che non va. Se non hai capito qualcosa puoi anche chiedere chiarimenti. personalmente ho trovato utile il fatto che caricano la traccia da svolgere il giorno prima, da riconsegnare svolta entro la mezzanotte (se nn ricordo male) del giorno successivo. Questo meccanismo mi ha "costretto" a rimanere concentrata a lavorare su atti e pareri in un mese, come novembre, in cui avevo l'ansia a palla.
Per il resto, secondo me, per l'esame scritto non serve studiare tantissimo. Nel senso che è molto più importante concentrarsi per trovare una tecnica decente di redazione dei pareri e dell'atto. Lì all'esame le sette ore volano e ciò che più conta non è sapere a memoria il torrente, ma riuscire in quel tempo (nonostante l'ansia, la stanchezza, il caos che c'è intorno) a mantenersi lucidi e calmi, e consegnare qualcosa di decente.
Il mio consiglio quindi è uno: ATTENZIONE AL TEMPO e USARE DA SUBITO I CODICI ANNOTATI CHE SI PORTERANNO ALL'ESAME VERO E PROPRIO (perché è importantissimo sapere già dove andare a cercare le cose e come leggere la giurisprudenza riportata sotto a ogni articolo).
Insisto così tanto sul tempo perché all'esame mi è capitato di vedere gente nel pallone perché non era riuscita a gestirsi bene, quindi non è riuscita a ricopiare ecc.
Altra cosa importantissima: I PARERI E GLI ATTI SI SCRIVONO A MANO, UTILIZZANDO I FOGLI USO BOLLO.
All'esame infatti si ha solo carta e penna, va da sé che word è tutta un'altra cosa... quindi è importante abituarsi a scrivere fin da subito in BELLA CALLIGRAFIA (anche quando si scrive di fretta) e CON MENO CANCELLATURE POSSIBILE (cancellature che, cmq dovranno essere "belle" da vedere).

Da: Cons26/06/2012 21:04:03
Per superare l'esame scritto è indispensabile svolgere un parere il più possibile ancorato al caso concreto.

Da: nomi docenti please26/06/2012 23:01:33

- Messaggio eliminato -

Da: corso giuffrè26/06/2012 23:07:58

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Da: et27/06/2012 16:14:28

- Messaggio eliminato -

Da: Pareri29/06/2012 15:37:18
Per gentile concessione di un mio amico, si pubblica il parere di diritto civile (traccia n. 1) dal medesimo svolto in sede di esame. L'elaborato qui di seguito trascritto ha riportato un voto altissimo (42) e può essere uno spunto di riflessione per quanti si preparano a sostenere il prossimo esame scritto.
Nei prossimi giorni, se l'iniziativa sarà gradita, sarà pubblicato un parere di diritto penale e l'atto giudiziario. Buona lettura.

Svolgimento

Preliminarmente, al fine di addivenire alla soluzione del quesito proposto appare opportuno, seppur succintamente, esaminare gli istituti di diritto sottesi alla fattispecie in esame.
In primo luogo occorre accennare brevemente al contratto di mandato, in forza del quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte, detta mandante.
Come noto, il mandato può essere con o senza rappresentanza.
Nel primo caso, al mandatario viene conferito il potere di agire anche in nome e per conto del mandante (art. 1704 cod. civ.).
Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce in nome proprio cosicché acquista i diritti e assume egli stesso gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (art. 1705 cod. civ.).
Altro istituto giuridico che ricorre nel caso prospettato è il contratto di mediazione, regolato dagli artt. 1754-1765 cod. civ..
Secondo la definizione data dallo stesso codice è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In particolare, il contratto di mediazione si conclude anche tacitamente quando il mediatore spontaneamente favorisce un affare e le parti non respingono il suo intervento.
Tale contratto si caratterizza, dunque, per il fatto che il mediatore, interponendosi in maniera neutra ed imparziale tra due contraenti, ha il compito di metterli in relazione tra loro, appianare le eventuali divergenze, farli pervenire alla conclusione dell'affare concordato.
Pertanto, l'attività di mediazione e il diritto alla provvigione sono conseguenza dell'incontro della volontà dei soggetti interessati. Sotto questo profilo è evidente la differenza dal mandato, nel quale il mandatario è tenuto a svolgere una determinata attività giuridica, con diritto a ricevere il compenso dal mandante indipendentemente dal risultato conseguito e, quindi, anche se l'affare non sia andato a buon fine.
Come rilevato anche dalla giurisprudenza, "per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all'esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento dell'affare, né è sufficiente avere riguardo all'oggetto dell'incarico, occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell'incarico, in quanto mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti" (cfr. Cass., sez. III, 30 settembre 2008, n. 24333; conforme:  Cass., sez. II, 27 giugno 2002, n. 9380; Cass., sez. III, 14 giugno 1988, n. 4032).
Nel caso oggetto del presente parere, si tratta sostanzialmente di stabilire se l'agenzia Beta possa vantare un parziale diritto alla provvigione nei confronti di Mevia per la segnalazione offerta all'agenzia Gamma, circostanza quest'ultima decisiva ai fini della conclusione dell'affare.
Inoltre, bisogna chiedersi se la revoca del precedente mandato possa avere una qualche incidenza ai fini della corresponsione della provvigione.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che "il diritto del mediatore alla provvigione nasce sulla sola base della conclusione di un affare a condizione che quest'ultimo risulti in rapporto causale con l'attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere il suo compito sia secondo il modello della mediazione di contatto (favorendo, cioè, l'utile contatto tra le parti), sia attraverso fattispecie meditizie che non presuppongono un formale accordo tra le parti e si caratterizzano per la loro atipicità negoziale" (cfr. Cass., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23842; v. anche Cass., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15880; Cass., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28231).
In buona sostanza, per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore.
Altro indirizzo giurisprudenziale ha chiarito, però, che "il rapporto di mediazione non può configurarsi e non sorge quindi il diritto alla provvigione qualora le parti pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non siano perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri" (cfr. Cass., sez. III, 15 marzo 2007, n. 6004; in tema di mediazione c.d. "occulta", Cass., sez. III, 9 maggio 2008, n. 11521;  da ultimo: Cass. n. 12390/2011).
Sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, è possibile fugare i dubbi della agenzia Beta e ritenere che la stessa abbia diritto alla parziale provvigione.
In realtà, dal tenore della traccia si evince chiaramente come la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dall'agenzia Beta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che la segnalazione specifica dell'affare all'agenzia Delta legittima il diritto alla provvigione. Tale attività, infatti, costituisce il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti.
Nel caso specifico, va escluso che la revoca del mandato possa rilevare ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, in quanto non idonea a recidere l'esistenza del rapporto di causalità tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore.
Anzi, il precedente mandato conferito per la vendita dell'immobile sembrerebbe proprio escludere che Mevia abbia potuto ignorare l'attività del mediatore, essendo in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dall'agenzia Beta. 
Nell'illustrato dibattito occorre altresì dare contezza di un'ulteriore orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il rapporto di mediazione è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. In altri termini, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta al pari vincolata verso il mediatore, non essendo un eventuale successivo suo rifiuto idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare e l'opera mediatrice precedentemente esplicata (in tal senso, Cass., sez. III, 22 ottobre 2010, n. 21737).
Per completezza espositiva, qualora alla agenzia Beta venga denegato da Mevia il diritto alla provvigione, vuoi perché non si ritiene riscontrabile il nesso causale, vuoi perché Mevia non riconosca la terzietà e qualità del mediatore, quest'ultimo potrà comunque agire in rivalsa nei confronti dell'altra agenzia Delta per la parte di provvigione ad essa spettante.
Sembrano questi i principi che hanno ispirato la Suprema Corte di Cassazione che, occupandosi di una fattispecie simile al caso esaminato, ha disposto che "in caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo ma giovandosi l'uno dell'utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell'intera provvigione"  (cfr. Cass., sez. III, 17 marzo 2005, n. 5766; in tema: Cass., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15484; Cass., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1507).   
Al riguardo va rammentato che, a norma dell'art. 1758 cod. civ., se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione. Nel caso di specie, rappresentando Beta e Delta una pluralità di mediatori, i quali hanno agito successivamente anche in modo autonomo l'uno dall'altro, ma giovandosi ciascuno dell'utile apporto degli altri, hanno innegabilmente contribuito ai fini del raggiungimento dell'accordo concluso tra Mevia ed un terzo.     
Di conseguenza come legali potremmo rassicurare l'agenzia Beta sul fatto che comunque avrà diritto alla parziale provvigione.                                                                 

  

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