>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

aspettando il 13 agosto
21 messaggi, letto 1575 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: esame avvocato.....chi è costui?29/05/2012 15:23:48
molti attendono con ansia la pubblicazione dei risultati delle prove scritte........
io...............la gazzetta ufficiale del 14 agosto........
ciao ciao ordini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 15:35:45
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Nell'ordinamento italiano l'ordine professionale è l'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria.

e si vabbè certo ma se non ci sono più leggi che disciplinano le professioni............ahahahahahahaha

ciao ciao!!!!!!!!!!!!!!!

Da: saggioxx29/05/2012 15:35:56
scusa la mia domanda, ma perchè aspetti il 13 agosto????

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 15:37:33
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo  33,  quinto
comma,   della   Costituzione   per   l'accesso   alle    professioni
regolamentate   ((secondo    i    principi    della    riduzione    e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari)), gli ordinamenti professionali devono  garantire
che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni  ai  principi
di libera concorrenza, alla presenza diffusa  dei  professionisti  su
tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita'  di
offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai
servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
recepire i seguenti principi:
    a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e'
fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse  pubblico,  tra  cui  in
particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,  e  non
introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla
nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
societaria, della sede legale della societa' professionale;
    b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
dovra' integrare tale previsione;
    c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
di assicurare  il  miglior  esercizio  della  professione.  ((PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  24  GENNAIO  2012,   N.   1,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N.  27)).  ((PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
24 MARZO 2012, N. 27)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,
N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27));
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27));
    e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare
idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
dei professionisti;
    f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
    g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto
l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
  5-bis.  Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti   professionali   in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
agosto 2012.
  5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,   provvede   a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 

Da: RC29/05/2012 15:43:08
rimane imbecille

Da: saggioxx29/05/2012 15:43:20
non succede nulla ma rimane tutto comè anche se passa il 13 agosto e non si interviene con un Dpr legge o altro. In sostanza a dicembre tutti a far l esame farsa.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: saggioxx29/05/2012 15:45:24
In sostanza chi pensa che trascorso il 13 agosto senza che venga emanato un provvedimento a riguardo  si abroga automaticamente l'esame di avv. non capisce una mazza di diritto.

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 15:45:56
ma non ponevo una questione sull'esame.........

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 15:48:35
invece tu saggio sei un giurista di primo piano...........ahaahahahah
studia che è meglio.....

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 15:55:09
ma avete notato la cacata che hanno scritto al primo periodo?

Da: saggioxx29/05/2012 16:09:22
x esa.avv.quindi secondo te che fai il saputello(ma non capisci  un tubo)  si abroga l'esame???

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 16:11:30
nn hai capito una mazza
leggi beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 16:12:56
cmq non te lo posso dire perchè sembri una spia dell'ordine.......
ciao ciao

Da: saggioxx29/05/2012 16:17:24
e dimmi cosa succede allora...

Da: saggioxx29/05/2012 16:18:18
supponiamo che fino al 13 non si interviene, cosa succederà poi???

Da: saggioxx29/05/2012 16:19:43
rispondi a questo parere e sei ammesso agli orali.

Da: chedfadf29/05/2012 17:14:39
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo  33,  quinto
comma,   della   Costituzione   per   l'accesso   alle    professioni
regolamentate 
penso sia chiaro,l'esame resta,studiate!

Da: verità29/05/2012 17:28:50
e il 14 agosto cosa succede?? davvero gli ordini spariscono?
ahahahhahahahahah, l'ingenuità combinata all'ignoranza giuridica non potranno mai far diventare avvocato!!!!!

Da: xxxxx2829/05/2012 17:49:24
quanti creduloni............

Da: esame avvocato.....chi  costui29/05/2012 19:29:22
purtroppo mi rendo conto che la sinapsi funziona solo ad alcune persone..................

TUTTE LE LEGGI CHE REGOLANO LE PROFESSIONI SONO PALESEMENTE IN CONTRASTO CON I PRINCIPI STABILITI DELLA LEGGE SOPRA EVIDENZIATA QUINDI POTREBBERO "SPARIRE"........
MA SE "SPARISSERO" QUALI PROFESSIONI SAREBBERO REGOLAMENTATE??
E MA "Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo  33,  quinto
comma,   della   Costituzione   per   l'accesso   alle    professioni
regolamentate   ((secondo    i    principi    della    riduzione    e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari))"....................
PERò NON VI POSSO DIRE TUTTO................CERCATE DI STUDIARE PER CAPIRE E NON PER SAPERE............

CIAO CIAO
P.S. IO VOGLIO L'ESAME.............SIA CHIARO!!!

Da: .........31/05/2012 15:34:04
scia avvocato inps e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Torna al forum