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AIFA 10 assistenti amministrativi
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Da: scusa 03/02/2017 16:45:21
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Da: scusa 03/02/2017 16:46:56
prova a chiamare il ministero dovreste essere tra i prescelti
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Da: X siete 03/02/2017 18:08:06
Tu che ne sai?
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Da: Lorenzo79notlogged04/02/2017 12:41:13
@scusa
dove hai letto una cosa del genere? Puoi darci una fonte?
Ti ringrazio
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Da: pertuttiiii13/03/2017 11:57:10
non si sa niente? la graduatoria è morta?
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Da: Sot05/04/2017 09:51:13
mi sa che e' proprio morta o qualcuno ha notizie?
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Da: ercolino332207/04/2017 12:38:59
??
notizie??
ormai non ci credo piu'
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Da: xxx11/04/2017 12:57:28
graduatoria deceduta
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Da: DI NUOVO IN CORSA13/06/2017 18:32:27
https://www.ticonsiglio.com/concorsi-pubblica-amministrazione-assunzioni/
Rispondi

Da: X00713/06/2017 22:08:35
Occhio, ragazzi e ragazze. Sulla gazzetta ufficiale, se non erro, c'è scritto che sarà bandito un altro concorso per assistenti amministrativi, con la graduatoria degli idonei del precedente concorso ancora aperta.
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Da: Luis Cifer  13/06/2017 22:36:17
Sì lo so sa da tempo
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Da: Luis Cifer  13/06/2017 22:36:44
Lo si sa
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Da: pervoi13/06/2017 22:40:12
Il nuovo concorso prevede la riserva del 50% per gli  interni
Forse il nuovo serve per stabilizzare loro
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Da: DI NUOVO IN CORSA14/06/2017 10:58:53
STRALCIO DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 .4.2017 (G.U. N. 124 DEL 30.5.2017)
(OMISSIS)
Articolo 14
(Agenzia italiana del farmaco)
1)-L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad assumere a tempo indeterminato n. 39 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale di vari profili, di cui n. 3 dirigenti delle professionalità sanitarie medici in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2)-L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad avviare procedure di reclutamento per n. 184 unità di personale di vari profili, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

(OMISSIS)
Articolo 24
(Disposizioni generali)
1)- Resta fermo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:
a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Rispondi

Da: DI NUOVO IN CORSA14/06/2017 11:06:05
L'art. 14 al punto 2 parla di "procedure di reclutamento" di 184 unità e non di concorsi pubblici. Comunque, l'art. 24, al punto 1 (lett. b) sancisce che l'avvio di procedure concorsuali e lo scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni sono subordinati all'assenza preso l'AIFA di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti.
Dunque, non mi sembra possibile che si emetta alcun bando finchè vi è una graduatoria di idonei.
Rispondi

Da: percorsa20/06/2017 09:54:47
c'è la riserva del 50%
l'aifa non ha mai preso molti idonei
Rispondi

Da: Di nuovo in corsa 20/06/2017 17:15:52
Il Dpcm 4.4.2017 non prevede alcuna riserva, né consente bandi di concorso quando , come nel nostro caso  , vi è una graduatoria valida.
Rispondi

Da: io20/06/2017 17:50:05
Nella tabella allegata alla gazzetta ufficiale si parla di assistente area II F2. A quale graduatoria si potrebbe riferire secondo voi? A quella di assistente amministrativo o a quella di assistente informatico?
Rispondi

Da: Di nuovo in corsa 20/06/2017 18:24:08
I posti indicati da coprire mediante procedura di reclutamento per ciò che concerne l'area seconda f2,  nella tabella 14, sono 33, mentre gli idonei non assunti nell'ultimo  concorso per assistenti informatici sono solo cinque .
Rispondi

Da: Federica.8620/06/2017 22:07:13
guardate che l'obbligo di scorrere la graduatoria al posto di indire un nuovo concorso vale solo se nella graduatoria ci sono vincitori, non certo idonei.

in questo secondo caso la PA ha facoltà di scorrere la graduatoria, come pure di indire un nuovo concorso.

altrimenti quale sarebbe la differenza tra vincitori e idonei, scusate? spiegatemelo
Rispondi

Da: carmen mcrae20/06/2017 22:14:29
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22 maggio 2017 ha affermato che "L'ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n.509). La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale sono strumentali all'organizzazione pubblicistica dell'apparato burocratico in funzione del perseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone infatti la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 cost. Sicché, lungi dall'essere potestà vincolata, il relativo apprezzamento è espressione di valutazione discrezionalità (cfr., Cons. Stato., sez.VI, 29 novembre 2006, n.6985; Id. sez. V, 10 gennaio 2007 n.53), ex se ostativa all'individuazione di un diritto soggettivo allo scorrimento su cui l'appellante fonda il motivo d'appello."
Rispondi

Da: di nuovo in corsa21/06/2017 12:27:51
La sentenza del Consiglio di Stato citata si riferisce a situazioni precedenti all'entrata in vigore del D.P.C.M. 4 aprile 2017 -in G.U. 30 maggio 2017- che, all'art. 24, prevede che:
"1)- Resta fermo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:
a)-  omissis -
b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".
La previsione di cui alla lettera b), a mio avviso, non consente all'AIFA di bandire concorsi per quei posti per i quali vi è una graduatoria di idonei valida.
Rispondi

Da: X di nuovo in corsa21/06/2017 12:59:38
Non c'entra nulla quello che dice. Ad oggi con la nuova riforma madia il 50% dei posti è riservato ai precari, e quindi l'AIFA può tranquillamente fare un nuovo concorso. La regola non è quella che dici te, ma va letta insieme alle recente e nuove normative. Infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma

In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima e non quella dell'indizione di un nuovo concorso. (quindi parliamo di regola generale non speciale)

La disciplina positiva, infatti, pur non spingendosi fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l'ente, impone all'Amministrazione, che intenda determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria.

Questo obbligo non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l'esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (Cons. Stato 4770/2012; Ad. Plen. 14/2011).

In sostanza l'AIFA può indire un nuovo concorso pubblico pur avendo la graduatoria valida, in quanto potrà motivare, e tra questi motivi l'esigenza di stabilizzare personale precario. Quindi si può bandire un nuovo concorso pubblico.
Rispondi

Da: X di nuovo in corsa21/06/2017 13:01:28
Quindi l'indizione di un concorso è l'eccezione mentre lo scorrimento della graduatoria è la regola, ma nulla può impedire alla PA di fare un nuovo concorso pur con la graduatoria valida in presenza di una valida e legittima motivazione. E una di questa è quello di stabilizzare i precari con un nuovo concorso per il 50% dei posti.
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Da: Di nuovo in corsa 21/06/2017 13:34:00
Nel nostro caso non vi sono precari.
Rispondi

Da: X di nuovo in corsa21/06/2017 14:00:01
Ci sono i precari che lavorano all'aifa basta andare sul sito. I precari dell'aifa non hanno mai fatto un concorso a tempo determinato (ma assunti con contratti di collaborazione) e quindi non possono essere stabilizzati. L'unico modo per loro è fare un concorso pubblico con riserva del 50% dei posti come  prevede la legge e la riforma madia. Quindi anche in base alle varie sentenze l'aifa potrà benissimo fare un nuovo concorso pubblico, non usando l'attuale graduatoria, e motivando la sua scelta come suddetto.
Rispondi

Da: di nuovo in corsa21/06/2017 16:23:29
Il  piano di assunzioni nella P.A. di cui alla riforma Madia taglia fuori alcune categorie di precari: si tratta dei lavoratori somministrati e di quelli che provengono dalle agenzie interinali. Per queste due categorie, infatti, il servizio pregresso varrà solo per un punteggio maggiore nei concorsi pubblici, ma senza riserva alcuna.
Nel caso che interessa, dunque, i lavoratori precari aventi eguale funzione e qualifica (assistente di amministrazione) che avrebbero diritto alla riserva del 50% dei posti sarebbero solo 5 (cfr prospetto pubblicato dall'AIFA ex Art. 17 D. L.vo 33/2013), purchè in possesso dei requisiti di legge.
Gli altri precari di eguale qualifica, infatti, (che sono 7)  riisultano essere stati assunti con contratto somministrazione lavoro e, dunque, non rientrano nelle previsioni di cui alla legge Madia, mentre le ulteriori 38 unità  di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa -dei quali, peraltro, non è dato conoscere la qualifica- non potranno ottenere il contratto a tempo indeterminato perchè l'accesso non è avvenuto con concorso pubblico.
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Da: X di nuovo in corsa21/06/2017 16:47:25
Nulla evita che comunque l'Aifa potrà fare un nuovo concorso.
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Da: di nuovo in corsa21/06/2017 16:52:23
lo evita, o meglio lo preclude, l'art. 24 del DPCM 4.4.2017
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Da: x di nuovo in corsa22/06/2017 00:45:57
leggi meglio:

"b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".

l'AIFA ha sempre evitato di assumere vincitori semplicemente bandendo nuovi concorsi con un nomen iuris diverso. in tal modo si dimostra la mancanza di professionalità necessarie.

è già successo nel 2010 - 2012:

http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=5865&nor=0&pag=66
Rispondi

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