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Da: Martin@23/03/2012 15:24:58
.....Dopo aver proceduto a  pignoramento presso terzi(una banca),il giudice fissa udienza comparizione delle parti per l'assegnazione dei crediti dovuti,ora tale udienza è stata rinviata a seguito del pignoramento da parte di altri creditori dello stesso bene(disponendo la riunione dei pignoramenti)....qualcuno saprebbe dirmi in che modo,ora,avviene la distribuzione di quella somma che è poco più superiore al credito vantato dal creditore che per primo ha proceduto? (la somma depositata  presso la banca è insufficiente a soddisfare  i creditori )
inoltre non so se può essere rilevante i 2 creditori intervenuti avevano già effettuato altri pignoramenti presso terzi ma su altri crediti(che a tutt'oggi comunque sono inferiori al loro credito e poi il terzo dichiara che tali somme  non sono ancora esigibili).
Spero di essere stata chiara...non mi intendo di legge e spero che qualcuno di voi sappia e voglia rispondermi. Grazie

Da: DustDiamonds23/03/2012 16:12:11
Si procede in questo modo. Il terzo viene citato in udienza per rendere la dichiarazione di valore. Dopodiché si procede alla ripartizione della somma tra i vari creditori. I creditori chirografari hanno il diritto di esser soddisfatti per primi.

PIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO
La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita' degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia' da tempo e' stata abolita la regola di assoluta impignorabilita' a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche' le gratifiche, le pensioni, le indennita', i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e' prevista la pignorabilita' fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
2) se il debito e' verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo' colpire una quota totale maggiore del quinto gia' detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo' colpire una quota maggiore della meta' degli stipendi al netto di ritenute.

Per quanto riguarda i pignoramenti degli stipendi privati (comprese indennita' relative al rapporto di lavoro anche dovute a licenziamento) valgono queste precisazioni:
- la quota oggetto di pignoramento per crediti alimentari e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
- sono pignorabili fino ad un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e nella stessa misura per ogni altro credito.
- quando concorrono due o piu' cause suddette la quota pignorabile non puo' estendersi oltre la meta'.

Fonte: art.1 e 2 d.p.r.180/50 con modifiche della legge 311/04 art.1 comma 137, e c.p.c. Art.545 e segg.

SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI,
oppure si manifestano troppo lunghi i tempi di liquidazione degli stessi, l'ufficiale giudiziario puo' interpellare ufficialmente il debitore riguardo all'esistenza di altri beni disponibili per il pignoramento. I debitori che -quando interpellati- dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall'art.388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).
Ulteriormente l'ufficiale giudiziario puo', sempre nell'ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Se il debitore e' un imprenditore commerciale, inoltre, l'ufficiale potra' consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista.
Tutto cio' anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza puo' chiedere l'integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facolta' di nominare un perito stimatore.

Da: condicioiuris 23/03/2012 16:18:24
Manuale di diritto processuale civile... Ma la risposta alla domanda quale sarebbe? Questo lo sappiamo e lo sa anche chi ha posto la domanda.

Da: Martin@23/03/2012 16:31:21
grazie...mi spiego meglio...scusate:
in particolare vorrei sapere
1)se quei crediti verranno assegnati in parti uguali ai 3 creditori...(sulla base del pr. della par condicio creditorum)o se magari ci sia qualche regola che possa dare priorità nella soddisfazione al creditore per primo procedente su quel bene-credito! ps: nessun creditore è chirografaro!
2)se si terrà conto del  credito residuo o dell' intero vantato dai creditori intervenuti (avendo già fatto bloccare presso altro terzo altri crediti ovviamente non sufficienti e al dire del terzo non ancora esigibili)

Da: ma...23/03/2012 19:12:57
ti sembra che questo sia un forum nel quale fare domande serie?? suvvia...

Da: fagiolata23/03/2012 19:27:23
per rimanere sul livello del forum vi dico questo:
PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

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Da: MAH24/03/2012 11:54:18
Ma sapete che significa chirografario innanzitutto???

Comunque la risposta è che il credito sarà diviso in proporzione ai tutti i crediotri intervenuti, a meno che qualcuno non abbia un credito privilegiato.

Da: Avvocatone Prof. FETENTE24/03/2012 11:55:35
Лeнин !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Da: PILLIO DA MEDICINA24/03/2012 12:04:49
MA LA GERARCHIA DELLE FONTI LA CONOSCETE?

SE IL P.G. HA CONCLUSO PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELL'ABOGADO E' OVVIO CHE IN CASSAZIONE VINCE!!!

STATE PARLANDO DI ARIA FRITTA, E' UNA SENTENZA CHE NON  VALE A NIENTE, VALE COME CARTA IGIENICA E' UN OBROBRIO DEL DIRITTO.

CHIOVENDA, CARNELUTTI, SI STANNO RIGIRANDO NELLA TOMBA.

SVEGLIATEVI ALTRO CHE VITTORIA DEI COA QUESTA E' UNA BUFALA , NON VALE A NIENTE, UN QUALSIASI PROFESSORE DI DIR. COMINITARIO SI FAREBBE GROSSE RISATE.

IO POSSO OMOLOGARE ANCHE FACENDO IL TELE-TRASPORTO, SE UNO STATO MI ATTESTA CHE VALE, LORO(I COA) NON POSSONO SINDACARE.

CHI SONO LORO DIO?

SONO DEGLI ESSERE IGNOBILI E PERDENTI E LA CASSAZIONE LI PUNIRA'.

NON DATE CONTO A QUESTA IDIOZIA!

IL DIRITTO E' UN'ALTRA COSA.

QUESTA E' UNA SENTENZA DEGNA DEL GIBUTI(INTENDO LO STATO) O LA RUSSIA ANNI VENTI.

SVEGLIATEVIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VI STANO PRENDENDO PER IL CULO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VOGLIONO SOLO INGRASSARSI A SPESE VOSTRE PER NON FARVI ESERCITARE, PERCHE' SONO DEI LESTOFANTI LEGIBUS SOLUTIBUS, ED HANNO PAURA DELLA CONCORRENZA.

SVEGLIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

QUESTA E' LA SENTENZA DELLE PATATINE PAI , FA RIDERE AI POLLI!!!!!!

ANZI ANCHE I POLLI SI VERGOGNEREBBERO DI COTANTE CAZZATE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


da un contributo dell'Abogado Luca Cortese, dell'Ilustre Colegio Abogados de Madrid.
La Cassazione da ragione agli abogados: ciò che conta è la normativa, l'ordine forense non può discrezionalmente subordinare l'iscrizione a requisiti atipici.

L'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado intenda  stabilirsi, che deve aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 ).

Lo ha definitvamente stabilito la Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni unite, che ha sancito  l'illegittimità delle condotte che, a partire dal 2010, dopo due pareri del  Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani iniziarono a tenere, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs. 96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che avessero acquisito la propria qualifica professionale in altro Stato Membro.

Tra i motivi inseriti nel ricorso che ha determinato l'emanazione della sentenza, s'è evidenziato che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato Membro (..).
La Suprema Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..) l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ] trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06, Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..) e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato Membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi – così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro – su di un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi universitari e superamento di esami complementari ) nel paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all'esercizio della professione sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico (..).

La sentenza della Cassazione si risolve sostanzialmente in una conferma delle conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi mesi fa: l'on. Clemente Mastella, il 6 luglio 2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P 6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla «libertà di stabilimento» nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della Commissione Europea, la seguente risposta: "Come indicato nella risposta all'interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle pratiche di alcuni consigli dell'Ordine degli avvocati che appaiono contrarie al diritto dell'Unione e in particolare all'articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l'adozione di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell'Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell'Ordine in tutta Italia". In proposito, i servizi dell'Unità E4 del direttorato "Internal Market", confermano che la Commissione Europea deciderà quali azioni adottare per restaurare su larga scala la corretta applicazione della direttiva 98/5, entro febbraio del 2012.

(da www.dirittodelleprofessioni.it ) LEGGI DI SEGUITO I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA N. 28340 DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE, DEPOSITATA IL 22 DICEMBRE 2011 ...

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 novembre – 22 dicembre 2011, n. 28340
Svolgimento del processo
Il 5 gennaio 2010, ....., laureato in giurisprudenza all'Università di Palermo il 28 aprile 2003, presentò al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ai sensi della direttiva 98/5/Ce e del d.lgs. 96/2001, domanda di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo professionale riservata agli Avvocati comunitari stabiliti. A sostegno della domanda documentò di essere iscritto dal 14 ottobre 2009 nel Registro generale del Collegio degli Abogados di Barcellona ed allegò dichiarazione, indicante il proprio domicilio professionale in Palermo presso lo studio dell'avv. ... ed attestante l'intenzione di svolgere in Italia attività professionale d' intesa con l'avvocato predetto, nonché il relativo assenso.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo rigettò l'istanza, sul presupposto che la direttiva 98/5/Ce si applicherebbe ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello Stato membro al quale si chiede l'abilitazione all'esercizio della professione.
In esito all'impugnativa dell'interessato, la decisione fu confermata dal Consiglio Nazionale Forense, con diversa motivazione.
Il Consiglio Nazionale rilevò, in particolare:
che in Italia, per l' abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è previsto un tirocinio teorico pratico biennale presso un avvocato abilitato (art.17, n.5, r.d.l. 1578/1933) ed il superamento dell' esame di Stato anch'esso teorico pratico e consistente in tre prove scritte e una discussione orale su cinque materie (art. 20, r.d.l.1578/1933 e art.17-bis e segg. r.d. 37/1934);
che in Spagna, sino al 31 ottobre 2011, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense prescindeva dalla frequentazione di corsi di formazione successivi alla laurea ed al superamento di esame finale di abilitazione;
che l'istante non aveva dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare ulteriore titolo abilitante né di specifica esperienza professionale.
Richiamò, inoltre, la decisione C.G. 29.1.2009, in causa C-311/06, Cavallera, che ha ritenuto non contrario alla direttiva 89/48/Ce (oggi direttiva 05/36/Ce), sul riconoscimento delle qualifiche professionali,il rifiuto opposto, dalla competente Autorità italiana, all'iscrizione per la traslatio nell'Albo professionale nazionale di cittadino italiano titolare di laurea italiana triennale in ingegneria meccanica che in Spagna, conseguite l'omologazione del diploma di laurea italiano e l'iscrizione all'Albo degli"ingenieros tecnico-industriales" senza alcun esame o esperienza professionale ulteriore, era stato, conseguentemente, abilitato all'esercizio, in quel Paese, della correlativa professione.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il ... ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 56 r.d. 1578/1933, in sette motivi.
Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo non si è costituito.

Motivi della decisione
....

Con il quarto motivo, il ricorrente deducendo violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale - censura l'affermazione (contenuta nella decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale) secondo cui la direttiva comunitaria 98/5/Ce sarebbe applicabile, in Italia, ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella italiana.

...

II) -1 Con gli ulteriori motivi di ricorso, il ... deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerate che la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l' iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro; che il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in un qualsiasi stato europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l'unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante); che il riferimento operato dal giudice a quo alla sentenza della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa 311/06, Cavallera, non sarebbe pertinente, per la diversità della fattispecie esaminata rispetto a quella in rassegna, come anche evidenziato dalla successiva sentenza C.G. 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller; che la decisione del Consiglio nazionale forense non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dal previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, i riportati motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2a. In base alla normativa comunitaria - che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione) - il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.

Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").

In alternativa, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, '"volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (ad es., quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell' Ordine effettività e dell' attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l'interessato è dispensato dal sostenere la "prova attitudinale", richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l'immediato riconoscimento del titolo di origine e l'immediato conseguimento della qualifica di avvocato.

2b ..Nell' ambito del procedimento di "stabilimento/integrazione", in concreto perseguito dal ..., l'iscrizione nella Sezione speciale dell' Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l'"integrazione" dell'avvocato comunitario stabilito nell'Albo ordinario degli avvocati, sancendo che - ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l'effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all'Albo ordinario,con dispensa dalla "prova attitudinale" prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l'iscrizione al relativo Albo.

2c.. L'indicata evidenza normativa rivela l'illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del ... di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.

E', invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.

Peraltro, l'illegittimità del rifiuto opposto al ... trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06" Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull'iscrizione, per diretta traslatio, all'Albo ordinario ovvero sull'ammissione alla prova compensative ad essa finalizzata e non sull'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all' iscrizione, al termine di un triennio, nell'albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).

Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.

E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all' esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell'altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l' interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la "prova attitudinale" prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire – attesa l'alternatività, tra "prova attitudinale" e tirocinio, posta dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) - che, nel procedimento di "stabilimento/integrazione" di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d'intesa con professionista abilitato) e la verifica dell'attività correlativamente espletata.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso e l'accoglimento degli altri.

La decisione impugnata va, dunque, cassata,in relazione ai motive accolti, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell' art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c. , va decisa nel merito, con l'accoglimento dell'istanza di M. T. tesa al conseguimento dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'istanza di M. T. tesa all'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Palermo. Compensa le spese


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