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consulenza legale in materia fallimentare
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Da: robertag21/01/2012 16:23:32
la Società Alfa, nel 2007, a seguito di dichiarazione di fallimento vende all'ignaro Tizio un'auto; Tizio dopo un anno la vende a Caio.
nel 2011 Tizio e Caio ricevono atto di citazione
da parte del Fallimento "Società Alfa" con il quale viene richiesta la restituzione dell'auto oltre un importo pari all'usura dell'auto ovvero il pagamento del prezzo attuale del veicolo. Come tutelare Tizio e  Caio che hanno acquistato l'auto  in buona fede ed ignari che l'auto appartenesse alla massa  fallimentare?

Da: condicioiuris 22/01/2012 16:37:03
250 euro trattabili!

Da: condicioiuris 22/01/2012 16:44:05
Ormai il mercato è libero... W le liberalizzazioni. Chi offre di meno? Non è difficile.

Da: flea23/01/2012 11:16:07
per 100 euro piu' iva e cassa ti rispondo io

Da: condicioiuris 23/01/2012 11:28:35
Azz... Iniziamo bene con la concorrenza!
Abbiamo anche fatto preventivo eh...

Da: il cassazionista26/01/2012 22:43:31
il fallimento della "Società Alfa" non può pretendere nulla in quanto fuori termine rispetto al periodo in cui è ammissibile la revocatoria.
Basterà una semplice costituzione in giudizio sostenendo la tesi dell'impossibilità di revocare l'acquisto fatto da Tizio nel 2007

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Da: .....28/01/2012 17:35:47
1 anno (fuori termine) decorre per il secondo acquisto, non per il primo. Il primo acquisto quindi, in teoria, è in termini per la revocatoria...

Da: Avvocato.29/01/2012 00:15:00
Il terzo acquirente ha acquistato in buona fede in base ad un titolo idoneo al trasferimento della proprietà da soggetto che da visura al pra risultava proprietario. Con riguardo al primo acquirente come giustamente osservato è trascorso l'anno per la revocatoria.
In conclusione la macchina non si tocca!
La questione comunque era di diritto civile di base.

Da: ..30/01/2012 16:15:45
se sulla visura del pra wera stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento non credo proprio si possa parlare di buona fede del terzo

Da: somari30/01/2012 18:10:52
la revocatoria si applica agli atti dispositivi anteriori al fallimento. Qui la vendita è sucecssiva e la inefficacia che ne consegue è prevista dall'art.lo 44 e non dal 67 LF. La buona fede non rileva neppure per il termine utile ad usucapire il bene mobile registrato con titolo apparentemente valido, poichè la inefficacia lo travolge. La relativa azione non soggiace alle regole della prescrizione o decadenza. Avete tutti la possibilità di verificare gli effetti della liberalizzazione. Bravi!

Da: vedi02/02/2012 11:00:02
Art. 44 L.F.

Da: il cassazionista03/02/2012 23:20:04
somaro sei tu...la vendita non è stata effettuata dalla Curatela...


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