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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: danieleserio01/07/2012 10:52:00
questo dimostra che passano cani e porci senza una logica e senza che i compiti vengano realmente letti ....mah

Da: enzocz10/07/2012 19:01:47
ma che cosa dici, io l'ho passato perchè son stato in grado di farl!

Da: danieleserio11/07/2012 08:25:41
non dire stronzate è come dico io e basta

Da: Commento11/07/2012 12:13:48
La traccia assegnata come atto di diritto privato ha ad oggetto un'ipotesi (un tempo assai frequente nella prassi della contrattazione immobiliare) di simulazione relativa del prezzo, compiuta attraverso l'indicazione nel contratto definitivo (e, talvolta, anche preliminare) di un prezzo inferiore a quello effettivamente concordato e versato dalle parti.
Il problema della prova di tale simulazione ha diviso la giurisprudenza per lungo tempo, fino alla nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 26 marzo 2007, n. 7246), secondo la quale la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, poiché riguarda un elemento essenziale del contratto, soggiace alle limitazioni previste dall'art. 2722 c.c. ed è, pertanto, inammissibile.
Tale restrittivo orientamento risulta, peraltro, anche recentemente confermato da Cass., sez. II, 5 aprile 2011, n. 7769.
Assumendo, pertanto, le vesti dell'avvocato di Gamma, occorreva sostenere - diversamente, come si è detto, da quanto sancito dalla Suprema Corte (anche a Sezioni Unite) - l'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione, così come indicava la traccia, che espressamente faceva riferimento alla possibilità di Gamma di "...fornire prova testimoniale di tale simulazione".
Il candidato - là dove non ancora sgomento di fronte a una richiesta di difesa in palese contrasto con quanto ormai divenuto ius receptum nella giurisprudenza di legittimità - poteva essere tratto in errore dall'ulteriore riferimento della traccia a "....l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000".
Il candidato avrebbe potuto pensare, cioè, che la presenza di un documento scritto (il precedente preliminare) potesse valere a rendere ammissibile quella prova testimoniale generalmente vietata dalla diffusa e consolidata interpretazione giurisprudenziale.
E' noto, infatti, che l'art. 2724 c.c. pone tre eccezioni al divieto di prova testimoniale e, anzitutto, nel caso di principio di prova per iscritto, ...costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato (n. 1).
Invero, una simile interpretazione si rivela - rispetto alla soluzione del caso di specie - un equivoco, poiché il successivo art. 2725 c.c. chiarisce che, quando la forma scritta è richiesta a pena di nullità (come nel caso di preliminare immobiliare) la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 (e non già dal n. 1) dell'art. 2724 c.c.
La correttezza di tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. II, 4 maggio 2007 n. 10240), la quale ha testualmente sancito che:
In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.
Ø Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ..
Ø Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto
v se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
v qualora, invece [come nel caso descritto dalla traccia], la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio.
Non v'è dubbio che la simulazione del prezzo integri un'ipotesi di simulazione relativa (al pari della simulazione della causa e della simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persona). Anche a proposito della simulazione per interposizione fittizia di persona, la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, 12 ottobre 2009, n. 21637) ha stabilito che
Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2° e art. 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente: di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con l'interrogatorio formale, non potendo la mancata comparizione della parte all'interrogatorio deferitole supplire alla mancanza dell'atto scritto"
Neppure utile poteva rivelarsi il riferimento a Cass., sez. II, 17 novembre 2011 n. 24100, secondo la quale l'inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale non opera quando il contratto venga in considerazione non quale titolo posto a base della domanda, bensì quale "fatto storico" ad altri fini rilevante nel giudizio; secondo tale pronuncia, cioè, il Giudice dovrebbe ammettere la prova testimoniale quando essa sia diretta a provare il "fatto storico" costituito dalla dazione di denaro, che a prescindere dalla sussistenza o meno di un valido negozio giustificativo, la parte richiedente il mezzo di prova assuma comunque aver effettuato, ad esempio in senso funzionale ad una ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Orbene, nel caso oggetto della traccia, Gamma non avrebbe potuto invocare la prova testimoniale per pervenire alla prova del "fatto storico del pagamento", per la semplice ragione che l'esecuzione di tale pagamento è pacifico, al punto che la domanda di restituzione (da potersi interpretare come domanda di ripetizione dell'indebito) è formulata dalla parte acquirente, e non certo da Gamma, nelle anguste vesti del cui legale il candidato avrebbe dovuto calarsi.
In definitiva, non restava al candidato altra via se non quella di far valere le ragioni di Gamma invocando le tesi di quella giurisprudenza disattesa e superata dalle Sezioni Unite, sostenendo, pertanto che:
• allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione;
• non essendo, quindi, in tali termini, il contratto simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti;
• la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 c.c. in tema di simulazione, in contrasto con il divieto posto dall'art. 2722 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sent. 24 aprile 1996, n. 3857; 23 gennaio 1988, n. 526)
Resta da chiedersi per quale ragione l'esaminatore ministeriale abbia ritenuto di sottoporre - quale prova scritta per l'esame nazionale di abilitazione alla professione forense - un caso in cui il candidato dovesse attingere alla propria preparazione giuridica per confutare giudizialmente il diritto vivente formatosi lungo l'arco di alcuni lustri e finalmente approdato ad una chiarificatrice pronuncia delle Sezioni Unite.
Per quanto ci si possa sforzare di immaginare spiegazioni diverse, la logica costringe alla seguente alternativa:
a) o l'esaminatore ministeriale ritiene che le doti di un aspirante avvocato si misurino attraverso l'elaborazione di argomentazioni giuridiche in contrasto con i frutti del massimo organo della giustizia ordinaria, appositamente deputato alle note funzioni di nomofilachia: nel qual caso, appare quanto meno sorprendente l'implicito atteggiamento di distacco rispetto al diritto vivente e il sotterraneo suggerimento al futuro avvocato di intraprendere azioni o resistere in giudizio anche in aperto contrasto con le statuizioni delle Sezioni Unite;
b) oppure - ma non vogliamo crederlo - la traccia formulata è il risultato di una grave carenza informativa dei più importanti e recenti arresti in materia della Corte di Cassazione: ipotesi che, se malauguratamente si rivelasse fondata, dimostrerebbe ancora una volta l'estrema difficoltà e delicatezza nell'elaborazione delle tracce per esami e concorsi nazionali, compito nel quale non è possibile improvvisarsi senza un'adeguata e profonda conoscenza della lettura giurisprudenziale dei più importanti istituti giuridici.

Da: concordo11/07/2012 13:34:40
concordo in pieno con commento quest'anno si è toccato il paradossale

Da: ...11/07/2012 22:33:43
ho superato lo scritto. prova atto di civile 35
ho scritto 2 pagine 1/2. ho sostenuto la tesi della simulazione parziale mettendo in evidenza il contratto preliminare e l'avvenuto pagamento.
ho concluso con il rigetto della domanda. in via istruttoria ho chiesto solo l'interrogatorio formale (visto che  la prova per testi viene esclusa  per dimostrare la simulazione ho preferito non chiederla. nell'atto secondo me si poteva chiedere).
orbene, scrivere pagine e pagine sulla questione dell'ammissibilità o meno della prova per testi mi pare alquanto inusuale in una comparsa di costituzione e risposta. semmai, tale dissertazione poteva apparire più credibile in una memoria 183.

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Da: praticante sufficiente ex ripetente12/07/2012 01:33:57
ti ringrazio Commento per essere stato molto esauriente...durante l'esame, in quel dì di dicembre, feci lo stesso ragionamento e la soluzione prospettata da te ricalca grossomodo quella da me scelta anche nei riferimenti giurisprudenziali...però sono stato sintetico nel motivare, come scrive ... , certe argomentazioni andavano approfondite in una memoria ex art. 183.
Sull'interrogatorio formale non sono d'accordo...il pagamento di euro 140.000,00 non era un fatto contestato anzi parte attrice chiedeva il rimborso della differenza sui 95.000,00 euro "ufficiali".

Auguri a tutti i colleghi che come me studiano per l'orale sopportando l'afa di Minosse.

Da: ...12/07/2012 08:30:13
l'interrogatorio formale (tanto è gratis!!!!) allo scopo di far confessare controparte del perchè ha pagato euro  140.00,00 invece che 95.000,00 e non per provare il pagamento (fatto pacifico).

Da: gli atti12/07/2012 09:49:13
gli atti non si misurano col metro e non sta scritto da nessuna parte che la comparsa non deve essere ben motivata mentre la memoria 183 sì quindi, come al solito, sono tutte cazzate senza senso

Da: ...12/07/2012 10:02:09
non è questione di metro, solitamente funziona così.  la prova per testi la chiedi nella comparsa di costituzione e risposta . se controparte, successivamente, contesta l'ammissione di tale mezzo di prova perchè trattasi di simulazione allora è opportuno ribattere sul punto e dimostrare la bontà della richiesta. viceversa non ho mai visto in una comparsa di risposta anticipare eventuali ipotetiche contestazioni.

Da: jackett12/07/2012 10:25:57
anticipare le eccezioni no, ma motivare le proprie istanze istruttorie mi pare opportuno

Da: gli atti12/07/2012 11:32:04
quello che si deve dire va detto subito e bene dopo di che ti tieni qualche asso per dopo

Da: jackett12/07/2012 11:38:48
ma come cazzo scrivete...

Da: .....12/07/2012 12:51:42
puttanet......

Da: x jackett12/07/2012 19:27:51
perchè mai cosa abbiamo scritto di male?

Da: jackett12/07/2012 19:42:16
"quello che si deve dire va detto subito e bene dopo di che ti tieni qualche asso per dopo"

cazzo manca del tutto la punteggiatura! inoltre si scrivee "dopodiché"

Da: jackett13/07/2012 09:21:28
beh io mi darei una calmata dato che sei passato per bacchettone senza fondamento  leggi qua ragazzino (inoltre non occorreva la punteggiatura per una frase di 3 parole su di un forum non aspettiamo certo il tuo insegnamento errato)  http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano/parola/dopodiche.aspx?idD=1&Query=dopodich%C3%A9
Perché certa gente parla a vanvera? Mah!

Da: x jackett13/07/2012 09:22:31
l'ultimo post era mio ed era x jackett non di jackett mi correggo

Da: x jackett il maestrino cippalipposo13/07/2012 09:28:42
vedo e rilancio ed aggiungo il carico http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/dopodiche.shtml

Da: adoro13/07/2012 09:30:44
I maestrini paladini della grammatica che poi fanno figuracce clamorose alla fine! Bravo x jackett

Da: adolfo rinolfo13/07/2012 09:33:46
X jackett for president!!!!

Da: il concorso04/09/2012 18:52:16
speriamo bene

Da: ricorsoabilitazione@gmail.com08/09/2012 00:50:22
TAR PALERMO: Accolta l'istanza cautelare contro l'annullamento della prova scritta agli esami d'abilitazione!
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2012/201201455/Provvedimenti/201200566_05.XML

Da: sara saretta16/09/2012 12:24:15
Salve a tutti! Avrei bisogno di alcune informazioni e spero che qualcuno possa aiutarmi. Devo iscrivermi presso l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e vorrei sapere prima di recarmi lì se devo iscrivermi per cuenta ajena o propria e se nell'iscrivermi ho bisogno di indicare un avv. spagnolo che dovrei, quindi, cercare!
Grazie

Da: NikePOT 01/11/2012 09:49:11
http://www.altalex.com/index.php?idnot=59735  ragazzi vi consiglio di cliccare il il link su indicato per potere notare che per lo svolgimento dei pareri durante l'esame dis tato non si potrà più utilizzare il codice con la giurisprudenza STIAMO NIE GUAIIIIIIIIIIIII

Da: tatà01/11/2012 16:50:47
e tanta piacere!!!

Da: Il campione07/12/2012 17:56:07
ABOLITE STO ESAME FARSA CHE TANTO ARRIVANO A FIUME DALLA SPAGNA PAESE DI PAGLIACCI

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