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Dichiarazioni d’intesa con “abogados”: è pericoloso.
3 messaggi, letto 2980 volte
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Da: info26/11/2011 11:04:35

Pregiatissimi Colleghi Avvocati,
purtroppo, i fatti di cronaca che ultimamente stanno caratterizzando la cosiddetta questione abogados, in attesa di un'annunciata ed imminente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, impone ai vertici della neonata associazione "Prestigio forense", di specificare e rimarcare alcuni obblighi in capo agli avvocati che spesso per mero spirito caritatevole si adoperano a sottoscrivere dichiarazioni di intesa con gli abogados.
Con parere definitivo a qui è seguita acquiescenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a cui riteniamo di accostarci, ha statuito quanto segue:
8.        la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autoritĂ  adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;
9.        la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 "negava" la necessitĂ  di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalitĂ  di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente;
10.    deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonchĂŠ l'esplicito disconoscimento della possibilitĂ , da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilitĂ  detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 - petizione 0637/2007);
11.    del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attivitĂ  forense e la necessitĂ  di distinguere la legittima libertĂ  di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011).
Alla luce dei fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, che hanno comportato la sospensione disciplinare per un malcapitato collega, è ulteriormente il caso, "qualora ve ne fosse bisogno" di rimarcare:
l'abogado, non può stare in udienza ad solo. È lex specialis che i rapporti con l'autoritĂ  adita, vanno tenuti dall'avvocato. L'abogado che presta attivitĂ  da solo, pure se iscritto in Italia è soggetto a difetto di ius postulandi, con tutte le conseguenze penali. Alle stesse censure è responsabilitĂ  è esposto l'avvocato che presta intesa, a cui potranno essere addotte le responsabilitĂ  in capo all'abogado, in concorso; 
l'avvocato che presta intesa, può essere sostituito in udienza da altro avvocato, delegato e retribuito dal primo. Restano in capo all'avvocato che presta intesa tutte le responsabilità. Sono improduttive di effetti tutti i diversi accordi;
l'avvocato che presta intesa risponde per culpa in vigilando, anche se totalmente all'oscuro delle eventuali attivitĂ  poste in essere dall'abogado a cui presta intesa. Salvo il dimostrare che l'abogado ha scientemente posto l'avvocato d'intesa in uno stato di ignoranza sulle attivitĂ  espletate;
l'attività d'intesa è "condicio sine qua non" per l'esercizio professionale, quindi va retribuita volta per volta. In caso di ispezione e accertamento fiscale, non valgono in materia tributaria diversi accordi. La retribuzione non può essere inferiore al 50% del valore della prestazione.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo tutti i colleghi di ben valutare di concedere delle dichiarazioni d'intesa che espongono l'avvocato a gravi pericoli sine die. Allo stesso tempo, invitiamo i colleghi di far circolare questo messaggio, anche ai colleghi  "avvocati", che non ne siano a conoscenza. 
Infine, ricordiamo che, l'avvocato che ha prestato dichiarazione d'intesa, può recedere "ad libitum", comunque con comunicazione da inviare per conosce al consiglio dell'ordine degli avvocati depositaria della dichiarazione.
CordialitĂ       

Da: xDichiarazioni dintesa con abogados  pe26/11/2011 11:08:09
giusto

Da: Non ci cascate!26/11/2011 11:48:14
Ahaha non ci cascate, questo qui sta scrivendo lo stesso messaggio in giro per il forum! Ogni volta qualcuno trova un errore grammaticale! Chi trova il prossimo?


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