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Cercasi Abogado che sappia lo spagnolo
8 messaggi, letto 1637 volte
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Da: Avvocato Pippo26/10/2011 10:47:33
anche il catalano

Da: o/o26/10/2011 12:07:55
el catalan es un poquito mas dificil del castellano

Da: Jack 71 7119/12/2011 16:09:19
presente, giubarb@yahoo.it
colegiado en el Icam de Madrid

Da: CIF  FOB19/12/2011 18:45:10
Sto male dal ridere

Da: barcelona19/12/2011 19:07:52
Cercasi Spagnolita, che mi faccia compagnia durante il pernottamento a Barcelona

Da: Italoabogado Asino19/12/2011 19:11:38
ahahahahahahahahahaha chi è il pazzo che ha aperto sto thread?

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Da: sermone19/12/2011 19:39:36
non esiste

Da: roith24/12/2011 18:00:25
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-24/nessun-ostacolo-legale-abilita-081510.shtml?uuid=AaESgMXE

L'ordine non può negare l'iscrizione all'albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va a laurearsi in Spagna e poi torna per lavorare in patria. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce, in merito all'esercizio della professione.
L'abogado nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l'ordine di Palermo poi con il Cnf. Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo l'ordine palermitano la direttiva 98/5/Ce, invocata dal ricorrente, si applicherebbe soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l'abilitazione.
Mentre il Consiglio nazionale forense subordinava l'iscrizione allo svolgimento di un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato e al superamento dell'esame di Stato. Paletti - spiega la Suprema corte - che sono il segnale di una discrezionalità vietata dalle norme dell'Unione. E i giudici non mancano di ricordare le uniche due strade, che possono essere imposte a chi si laurea in un altro paese membro, per ottenere l'abilitazione in Italia.
Chi vuole il riconoscimento immediato del titolo può avvalersi della normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali, indicata dalla direttiva 5/36/Ce attuata dal decreto legislativo 115/1992. La richiesta di iscrizione immediata va fatta al ministero della Giustizia che, su parere dell'apposita conferenza di servizi, individua con un decreto, le prove da sostenere per compensare eventuali diversità di formazione.
Diversa la strada scelta dal ricorrente che, con l'opzione due, aveva deciso per la procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il decreto legislativo 96/2001. L'iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, in questo caso, soltanto alla prova dell'iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro, è poi necessario solo agire d'intesa con un avvocato iscritto all'albo italiano.
Dopo tre anni di affettiva attività in Italia è possibile chiedere l'iscrizione all'albo ordinario, dimostrando al consiglio dell'ordine di aver svolto un'attività regolare. La strada del "parcheggio" triennale, nell'albo dei comunitari stabiliti, salva dalla prova attitudinale imposta invece a chi chiede l'immediato riconoscimento del titolo e il conseguimento della qualifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA SENTENZA
Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi, così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro, su di un ulteriore percoeros formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel Paese omologante
Cassazione, Sezini unite civili, sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011
APPROFONDIMENTO ON LINE IL testo della sentenza www.ilsole24ore.com/norme


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