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RIPASSO PENALE
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Da: lollipop 24/10/2011 13:15:29
ragazzi ma la parte speciale quali reati fate e quali tralasciate?

Da: Frankie 24/10/2011 13:38:32
Ciao Lollipop, bel casino sceglierli. Io pensavo peculato( viene preso in considerazione nel 117 c.p.)concussione, corruzione, quelli contro il patrimonio. Ingiuria e diffamazione( quest'ultima per l'esercizio di un diritto), l'associazione per delinquere sempre per i collegamenti( o meglio differenze) con il concorso di persone.Atti persecutori, maltrattamenti di famiglia. Poi boh, sono tanti. Tu quali fai?

Da: lollipop 24/10/2011 15:21:40
ciao Frenkie!io oramai che vuoi che faccio!ho l'esame tra due giorni!avevo mandato certificato per davvero seri problemi di salute che mi opprimono ancora e la segreteria(bastardi) aveva detto che non si erano nemmeno riuniti quindi se ne parlava novembre inoltrato invece avevano già spedito la raccomandata arrivata tre giorni fa!non ti dico il panico..il medico voleva farmene un altro ma basta vado così e chissene almeno posso pensare ai miei problemi..però volevo dare un'occhiata a qualche reato e quindi ho chiesto consiglio agli "esperti"!!grazie davvero

Da: Frankie 24/10/2011 15:31:06
di niente. In bocca al lupo di cuore. Poi sai che ti dico prima è e meglio è guarda.
Tanto tutto non si può sapere e la fortuna dice tanto!!! Ciao e facci sapere...

Da: lollipop 24/10/2011 16:01:46
crepi!certo comunque vada vi faccio sapere..

Da: dott..sa24/10/2011 17:17:47
ragazzi scusate ma ho notato un errore!

la causalità nel reato omissivo proprio non è fattuale ma è normativa poichè caratterizzata da un non-evento! ma il nesso causale va calcolato eccome! solo che non è possibile operare su un piano fattuale ma, appunto, su un piano ipotetico.

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Da: sandrone 8324/10/2011 21:29:15
Ciao Dott.ssa!!Io credo che tu tu riferisca al reato omissivo improprio in cui è presente l'evento!!
IN quello proprio (per es. omissione di denuncia di reato o omissione di referto) non esiste alcun evento ma soltanto una mera condotta. Quindi discutere di nesso che lega la condotta all'evento (nesso causale) è ontologicamente impossibile perchè manca uno dei due termini (l'evento appunto).
Se, poi, ti riferisci al cd. evento giuridico, presente in tutti i reati, compresi quelli di condotta, fai riferimento alla lesione o messa in pericolo del bene protetto. Dire che questa lesione o messa in pericolo debba derivare dalla condotta è implicito e riguarda il presupposto del fatto tipico "condotta offensiva" non il nesso causale (che appunto non esiste).
PS: io sui reati speciali sto dando un'occhiata davvero sommaria e mi limiterei a quelle probematiche generali che riguardano tutti i delitti di attentato e, comunque, di pericolo, oltrechè ai reati di danno più importanti "contro la vita, libertà personale, pubblica amministrazione" ecc!!!

Da: Fras24/10/2011 22:14:23
Secondo me ha ragione sandrone.

Da: lollipop 25/10/2011 10:59:19
Frankie questi sono tutti matti,stamattina mi hanno chiamata e mi hanno detto che é spostato tra due settimane!

Da: x todos26/10/2011 17:04:43
uffa..io sto studiando nel fiandaca da mesi ed ancora mi salta fuori qualcosa che non avevo ben compreso..certo che non è cristallino eh

Da: Frankie 27/10/2011 08:05:47
A chi lo dici, io tra Fiandaca e Marinucci sono diventato scemo e ancora ho dei buchi immensi

Da: x frankie27/10/2011 13:37:50
io rispetto tutti ma come si fa a spiegare il tentativo o che so..il dolo..e non dare informazioni rilevanti ma stare per venti pagine dico venti pagine a criticare tutte dico tutte le teorie dopo averle spiegate senza che chi legge capisca se una teoria esiste, e se esiste una pratica???????????????????

Da: mar27/10/2011 16:58:30
scusate, ma la causalità è un elemento costitutivo del fatto tipico ed è impossibile dire che nel reato omissivo proprio non c'è!!!!!!
il nesso di causa è valutato dal giudice in via ipotetica - prognistica, sempre secondo il modello di sussunzione sotto leggi scientifiche. Tuttavia, in questo caso, la condotta sarà causa della lesione al bene giuridico (evento giuridico), quando, tramite un'operazione di c.d. eliminazione mentale al negativo o verifica del comportamento alternativo, il compimento dell'azione imposta dalla norma giuridica avrebbe evitato il verificarsi della lesione stessa.
es:se mi fossi fermata a soccorrerre tizio sul ciglio della strada anzicchè scappare, tizio non sarebbe morto.

Da: Fras27/10/2011 17:17:07
il problema è che c'è omissione di soccorso pure se tizio non muore

non serve che si verifichi l'evento morte perchè tu sia chiamata a rispondere dell'omissione di soccorso

il ragionamento che hai illustrato tu (eliminazione mentale, verifica comportamento alternativo ecc) vale per i reati omissivi impropri

Da: dott..sa27/10/2011 18:12:24
ha ragione ras!

in ogni caso l'evento nell'omissivo non è fattuale ma ipotetico!!

il giudizio ipotetico è questo: cosa sarebbe successo se il soggetto, nelle condizioni di potersi attivare, si fosse attivato entro il termine massimo?

ragazzi questa domanda me l'ha posta un magistrato all'orale. e questa era la risposta corretta.

Da: dott..sa27/10/2011 18:12:37
ops, fras!

Da: Fras27/10/2011 18:40:42
Dotty, se parliamo di omissivi IMPROPRI sono perfettamente d'accordo con voi, nulla da eccepire.
Però, se parliamo di omissivi PROPRI, io, perdonatemi, resto convinta della mia posizione...

Ovvio che non metto in dubbio che te l'abbiano chiesto in quei termini e che quello volessero sentirsi dire, ma il magistrato secondo me faceva riferimento all'omissivo improprio.

Da: Fras03/11/2011 22:29:10
Qualcuno saprebbe spiegarmi la differenza fra reati di pericolo e reati di attentato?? Stasera sono proprio fusa, non ne esco più!!

Da: 111104/11/2011 09:26:35
I reati di pericolo
si hanno nell'ipotesi in cui l'evento giuridico si sostanzi nella vera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene.
I reati di pericolo concreto sono quelli nei quali il giudice valuta in base a un giudizio ex ante la concreta pericolosità della condotta incriminata verso il bene giuridico tutelato. Il pericolo è dunque per questi reati un elemento costitutivo della fattispecie.
I reati di pericolo presunto sono quelli in cui la condotta viene sanzionata senza la necessità di verificarne in concreto la pericolosità, in quanto questa è già presunta dal legislatore nella norma incriminatrice.

Da: 111104/11/2011 09:30:37
Delitti di attentato: delitti a consumazione anticipata, consistenti in atti diretti a ledere il bene protetto. E' una specie di reato di pericolo che si concreta nella messa in pericolo del bene protetto valutata attraverso il requisito della idoneità degli atti ad attentare ad esso.

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