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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIF

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Particolare cura dovrà essere posta dai verificatori, nell'ambito delle attività ispettive condotte nei confronti degli evasori totali:   Nell'acquisizione e valutazione dei dati e/o elementi relativi a costi, spese, oneri e altri componenti negativi, risultanti da elementi certi e precisi
Per domicilio aziendale si intende:   Lo spazio organizzativo sia fisico che digitale dell'impresa
Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa:   All'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, anche a scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa:   All'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003, in assenza di scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa:   alla somministrazione abusiva di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa:   all'utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2006
Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa:   Alla stipula di un contratto di appalto in violazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003
Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa:   Al ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003
Per effetto dell'art. 15 del D.L.gs. n. 151/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2018:   Il libro unico del lavoro deve essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per effetto dell'art. 33 della legge n. 183/2010, rubricato "accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica", relativo alle attività di controllo in materia di lavoro:   Il personale ispettivo, a conclusione delle attività di verifica compiute a seguito dell'accesso, deve rilasciare al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione il verbale di primo accesso
Per gli Ispettori del lavoro l'accesso ai luoghi di lavoro è normato da:   Art. 8 del DPR n. 520/1955, art. 138 del RD n. 1422/1924 e dalla L. n. 638/1983
Per i lavoratori imbarcati sussistono i requisiti previsti:   per l'assoggettamento al regime previdenziale marittimo
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriali, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli importi aggiuntivi dovuti dal trasgressore sono:   3.200 euro nel caso di ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriali, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli importi aggiuntivi dovuti dal trasgressore sono:   2.000 euro per sospensioni conseguenti impiego di lavoratori "in nero"
Per procedere durante l'accesso- ex art. 52 DPR 633/72 -a perquisizioni personali o all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili:   è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   L'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, anche a scopo di lucro (di cui all'art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   Il ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   L'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276 del 2003, in assenza di scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003)
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   la somministrazione abusiva di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8:   La somministrazione abusiva di lavoro prevista dall'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8:   stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8:   utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8:   Per l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. del D.Lgs. n. 276/2003, in assenza di scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8:   L'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003, anche a scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276 del 2003)
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo n. 8/2016:   Ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
Presso l'Ispettorato nazionale del lavoro è stato istituito:   Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Prima del D.Lgs n.149/2015 il Servizio ispettivo dell'INPS aveva il compito del controllo:   Della regolarità contributiva