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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIF

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La "maxisanzione" in materia di lavoro nero, conformemente alle direttive già contenute nella circolare n. 38/2010 in data 12 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:   continua a non applicarsi nel caso in cui gli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti dal datore di lavoro evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se differentemente qualificato
La cd. "maxisanzione" contro il lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2019 n. 26, è stata prevista anche nelle ipotesi di:   Impiego di lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza
La circolare 1/2018 prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, che nei verbali in materia lavoristica e previdenziale sia indicato:   La data di decorrenza dei termini di proposizione dei ricorsi avverso il verbale nonché le modalità e i termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi e/o di istanze di audizione
La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", definisce gli evasori totali come:   Quei soggetti che hanno prodotto reddito ma sono sconosciuti al Fisco o comunque non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", evidenzia la necessità che gli interventi nei confronti degli evasori totali:   Siano sempre calibrati tenendo conto della preventiva analisi di rischio, integrata con l'attività d'intelligence e di controllo economico del territorio
La circolare del Comando Generale n. 4708/INCC in data 29 agosto 2019, compendia le direttive operative concernenti l'azione di servizio in materia di:   Contrasto all'indebita fruizione del "Reddito di cittadinanza
La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 24 giugno 2004 precisa che il ricorso all'istituto della diffida, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004:   Qualora ci si trovi in presenza di illeciti amministrativi sanabili che risultino accertati e provati, ha carattere obbligatorio
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38/2010, con riferimento alle violazioni amministrative di natura lavoristica di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica che quando i militari della Guardia di Finanza inviano le relative segnalazioni agli Ispettorati territorialmente competenti (ITL), questi:   Provvederanno agli atti conseguenti di verbalizzazione e notifica degli illeciti a seguito di una verifica della correttezza e fondatezza dei contenuti
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 9 dicembre 2010, in materia di controlli sul lavoro, precisa che:   Qualora al primo accesso non sia possibile intervistare tutti i lavoratori, in ragione delle dimensioni aziendali, l'acquisizione delle dichiarazioni potrà avvenire su un campione significativo
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E, datata 12 febbraio 2020, che dà i primi chiarimenti sull'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha specificato che il prevalente utilizzo scatta quando l'importo della retribuzione lorda dei soli lavoratori dell'appaltatore che siano impiegati nel servizio reso al committente, rapportato al totale del corrispettivo contrattualmente previsto è superiore al:   50%
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E, datata 12 febbraio 2020, che dà i primi chiarimenti sull'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che il committente verifichi presso l'appaltatore che:   La retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua e che ci sia l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E, datata 12 febbraio 2020, ha fornito i primi chiarimenti su:   L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157
La circolare n. 17023/18 del 17 gennaio 2018 del Comando Generale - III Reparto della Guardia di Finanza è relativa al Protocollo d'intesa con:   L'Ispettorato Nazionale del Lavoro
La circolare n. 38/2010 in data 12 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che l'unica documentazione ritenuta idonea ad escludere l'applicazione della "maxisanzione" in materia di lavoro nero:   E' quella che comprova l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva
La Convenzione del 26 agosto 2020, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Corpo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di reddito di cittadinanza, può:   Segnalare al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Frodi Comunitarie tutte le circostanze rilevanti e le notizie utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate
La Convenzione stipulata il 26 agosto 2020 tra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Guardia di Finanza, prevede come referente operativo per il Corpo:   Il Comandante Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie
La Convenzione stipulata in data 26 agosto 2020 tra il Corpo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che l'attività di vigilanza sull'indebita percezione del reddito di cittadinanza:   E' sviluppata attraverso controlli dei beneficiari del reddito di cittadinanza e monitoraggi delle attività degli enti di formazione accreditati
La Convenzione stipulata in data 26 agosto 2020 tra il Corpo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che l'attività di vigilanza sull'indebita percezione del reddito di cittadinanza:   E' svolta dalla Guardia di Finanza
La Corte di Cassazione ha più volte statuito che:   Dalla presenza di dipendenti non regolarmente assunti e per i quali emerga la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata, deriva una presunzione di maggiore redditività dell'impresa
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è legittima quando sussistono i seguenti presupposti:   L'impresa sia di notevoli dimensioni, l'attribuzione di funzioni è stata fatta a persone qualificate ed alle stesse siano stati attribuiti gli specifici poteri necessari ad esperire i compiti assegnati
La diffida, prevista dall'art. 9 del DPR n. 520/1955 è in materia di lavoro:   E' un mero atto endoprocedimentale inidoneo a ledere direttamente situazioni giuridiche soggettive
La fattispecie di omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali, già prevista dall'art. 2 D.L. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983:   E' penalmente rilevante se l'omesso versamento è pari a 10.000 (diecimila) euro in un anno, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti, ma se il datore di lavoro di lavoro provvede a versare quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione dell'illecito non è punibile
La funzione del verbale unico di accertamento e notificazione, di cui al D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in materia di lavoro è quella:   Di racchiudere in un solo atto di natura provvedimentale la contestazione e la notifica di tutti gli illeciti riscontrati, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti
La Guardia di Finanza si pone l'obiettivo di contrastare il lavoro nero e irregolare e tutte le manifestazioni di illegalità connesse, mediante:   L'esecuzione di interventi (verifiche e controlli), calibrati in considerazione delle risorse disponibili e delle fenomenologie illecite individuate attraverso l'attività d'intelligence, l'analisi di rischio e il controllo economico del territorio, nonché le indagini di polizia giudiziaria
La L. 183/2014, cosiddetto "Jobs act", ha attribuito al Governo diverse deleghe aventi ad oggetto:   Il riordino della disciplina relativa ai rapporti di lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché la rivisitazione delle disposizioni relative all'attività ispettiva ed alla tutela dei lavoratori
La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali:   In caso di condanna o di cd. patteggiamento, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica
La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali:   In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. Patteggiamento), è sempre disposta la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, anche nella forma equivalente
La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali:   È prevista la responsabilità degli Enti, di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001
La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali:   E' obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p., nei casi in cui tale reato è commesso con violenza e minaccia
La Legge n. 199 del 2016 disciplina le disposizioni in:   materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del riallineamento retributivo nell'ambito del settore agricolo
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   riformula il delitto di cui all'art. 603-bis del codice penale, prevedendo la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   Ha delineato la condotta illecita del "caporale", con la definizione chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori"
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   Ha sanzionato il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato bisogno
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   ridefinisce la condotta illecita del caporale
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   prevede la misura cautelare reale del possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica
La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:   prevede l'assegnazione al Fondo anti-tratta di cui all'articolo 12 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603- bis c.p.
La lotta al lavoro nero impegna quotidianamente la Guardia di Finanza nella sua funzione di polizia economico-finanziaria e rappresenta una priorità per il Corpo, non solo in ragione dei profili strettamente connessi ai possibili recuperi erariali, ma anche per:   Arginare la diffusione dell'illegalità nel sistema economico e tutelare le imprese che operano nel rispetto della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono compromesse da chi svolge attività ricorrendo al c.d. "lavoro nero"
La maggiore flessibilità del controllo, rispetto alla verifica, lo rende più confacente   Alla valorizzazione ai fini tributari degli elementi acquisiti nelle indagini di polizia giudiziaria, nelle attività di polizia economico-finanziaria e nell'approfondimento delle segnalazioni sospette
La mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti configura l'inadempienza di:   Evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
La mancata redazione del verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro o la sua grave incompletezza fa sì che:   Tali inosservanze possano dar luogo a profili di invalidità e di nullità del procedimento sanzionatorio amministrativo per vizio di legittimità, per esplicita violazione dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 124/2004
La maxisanzione, prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, punisce la condotta del datore di lavoro privato che impiega lavoratori subordinati in assenza della prevista comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con la sola eccezione:   Di lavoratori domestici
La normativa comunitaria in materia di distacco transnazionale presuppone l'espletamento di una:   Prestazione di servizi sul territorio italiano, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro
La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.1.2018, n. 547, richiama l'attenzione sull'obbligo, alla conclusione degli accertamenti ispettivi, da cui emergano fattispecie irregolari che possano configurare violazioni tributarie, di:   Comunicare i fatti di interesse al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del luogo dell'accertamento
La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del18.1.2018, n. 547, ha ad oggetto:   La comunicazione alla Guardia di Finanza ex art. 36 del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
La nozione comunitaria di libera prestazione di servizi si ritrova nell'art. 57 TFUE, ai sensi del quale:   Sono considerate attività di "servizi" quelle che non rientrano nelle definizioni di libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone
La possibilità di organizzare, di comune accordo tra il Corpo e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, incontri e corsi formativi a favore del personale, è prevista:   Dal Protocollo d'intesa siglato in data 21 dicembre 2017
La potestà della Guardia di finanza all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie discende:   dall'art. 34 della legge 7.1.1929, n.4
La prescrizione obbligatoria ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004:   E' un provvedimento impartito dal personale ispettivo in veste di polizia giudiziaria al contravventore, conseguente all'accertamento di violazioni che costituiscono reato ed allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata
La prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs n. 124/2004, prescrive:   La sospensione del procedimento penale contravvenzionale con l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., fino alla ricezione da parte del P.M. di una delle comunicazioni che definiscono la procedura ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n. 758/1994
La prescrizione obbligatoria, in materia di sommerso da lavoro, è adempiuta quando:   Il reo ha adempiuto all'ordine impartito dall'ispettore del lavoro nell'atto di prescrizione e, una volta ammesso a pagare la sanzione amministrativa, abbia pagato e dato prova del pagamento
La prescrizione obbligatoria, in materia di sommerso da lavoro, si applica quando:   La fattispecie accertata è di rilevanza penale ed è sanzionata con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda, salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 8 del 2016
La preventiva consultazione delle banche dati disponibili per verificare l'assenza di altre attività ispettive in materia di lavoro nei confronti dello stesso contribuente   Costituisce un importante adempimento per escludere sovrapposizioni ispettive
La prima condizione di ammissibilità del ricorso a investigatori privati da parte del datore di lavoro è:   La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
La procedura di programmazione - ai sensi della circolare 1/2018 - si articola nelle fasi   Della proposta e dell'approvazione
La relazione illustrativa al comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha descritto il fenomeno che si intende contrastare con tale articolo, consistente:   Nell'omesso versamento dell'IVA e nell'utilizzo dei crediti falsi per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoratore dipendente
La responsabilità solidale negli appalti di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003:   ha la finalità di evitare la dispersione di responsabilità connesse al meccanismo interpositorio di tale istituto
La retribuzione cd. "in natura" prevede:   la retribuzione su base monetaria nonché il vitto e l'alloggio e/o la fornitura di vari beni
La scelta di condurre attività ispettive verso evasori totali che operano al dettaglio ai sensi della circolare n. 1/2018 :   Dovrà essere orientata attraverso il controllo economico del territorio e l'incrocio delle informazioni in tal modo ottenute con quelle presenti nelle numerose banche dati della rete informatica del Corpo
La scelta di condurre attività ispettive verso evasori totali che sono lavoratori autonomi, ai sensi della circolare n. 1/2018:   Sarà orientata attraverso il controllo economico del territorio e l'incrocio delle informazioni in tal modo ottenute con quelle presenti nelle numerose banche dati della rete informatica del Corpo
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4.035/2013 del 31.07.2013 in materia di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, commentata dalla Circolare n. 43/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:   Esclude, seppure entro determinati limiti e previa valutazione motivata di ogni singolo caso, il diritto del datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore in sede di ispezione
La verifica della regolare istituzione e conservazione dei libri, registri e documenti obbligatori ai sensi delle leggi fiscali, del codice civile o delle leggi speciali è riconducibile a un   Controllo contabile
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto anche:   I prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto anche:   Il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2 e 4, del D. Lgs. n. 136/2016
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto:   La regolarità amministrativa e documentale del distacco
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto:   La comunicazione preventiva di distacco
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto:   Il contratto di lavoro, stipulato tra lavoratore e azienda straniera distaccata
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto:   L'autenticità del distacco in base agli indici stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016, sia in relazione all'impresa distaccante sia in relazione ai lavoratori distaccati
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha anche ad oggetto:   La comunicazione/registrazio ne pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine - ove esistente
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori, qualora non siano resi disponibili i documenti amministrativi richiesti:   Dovrà attivare tempestivamente la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato membro interessato
La vigilanza a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:   Rientra tra le attribuzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, previste dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149
L'accesso - ex art. 52 DPR 633/72 - nei locali destinati all'esercizio di attività professionali dovrà essere eseguito   In presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
L'accesso nei locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 633/1972, rende necessaria   L'autorizzazione del responsabile dell'ufficio finanziario o del Reparto della Guardia di Finanza e la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
L'acquacoltura va inquadrata come:   l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale, in acque dolci, salmastre o marine
L'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, può effettuare la determinazione del reddito degli evasori totali:   Utilizzando il metodo cosiddetto induttivo puro o extracontabile
L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, prevista dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157:   E' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea
L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, prevista dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157:   Non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972
L'armatore/datore di lavoro, a seguito dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con il lavoratore marittimo, dovrà:   porre in essere gli adempimenti obbligatori derivanti dal contratto di lavoro subordinato nonché i conseguenti adempimenti assistenziali e previdenziali
L'art. 1 comma 1.184 della L. 296/2006, modificando l'art. 4bis del D.Lgs 181/2000, stabilisce che:   Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
L'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che:   Dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
L'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 149/2015, prevede:   L'inclusione della Guardia di Finanza tra i soggetti preposti alla vigilanza in materia di lavoro
L'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2015, prevede l'obbligo per ogni altro soggetto che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale:   Di raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
L'art. 116, comma 8 e ss. della Legge 388/2000 prevede:   Sanzioni civili per omissione contributiva
L'art. 12, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), prevede che il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili   venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta
L'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina:   il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di sommerso di lavoro e di sicurezza dei lavoratori
L'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale:   Quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
L'art. 18 comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, sanziona:   Il c.d. appalto non genuino, privo dei requisiti di cui all'art. 29 del medesimo decreto
L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanziona:   L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera
L'art. 2, comma 2, del DLgs. N. 149/2015, dà mandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di:   Esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'art. 2094 c.c. prevede:   La presunzione di onerosità nel rapporto di lavoro subordinato
L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 ha:   Modificato il trattamento sanzionatorio e il procedimento di irrogazione della cd. "maxisanzione", che si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione ai Centri per l'impiego
L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, disciplina:   Il contratto di appalto
L'art. 3 del Protocollo d'intesa stipulato fra Guardia di Finanza e Ispettorato Nazionale del Lavoro del 21.12.2017, prevede che:   I controlli in materia di lavoro svolti dalla Guardia di Finanza possono essere inseriti in azioni a progetto elaborate dal Nucleo Speciale Entrate per la successiva validazione da parte del Comando Generale - III Reparto
L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", ha sostituito l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, prevedendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti è punito:   Con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro, per importi superiori a 10.000 euro
L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", ha sostituito l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, prevedendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro su retribuzioni propri dipendenti è punito:   Con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, nel caso di oneri dovuti fino a 10.000 euro
L'art. 33, comma 1 della L. n. 183/2010 ha esteso la competenza sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale:   Agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
L'art. 33, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "collegato lavoro", in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, nel caso di inadempimenti da cui derivino sanzioni amministrative, prevede anche per i militari del Corpo della Guardia di Finanza:   di procedere sempre alla diffida
L'art. 34 della legge n. 4/1929 demanda la potestà all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie:   agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha come oggetto:   Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del cosiddetto reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:   Il nuovo articolo 17 - bis
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto:   L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si pone come obiettivo quello:   Di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera nonchè l'aggiramento della normativa contrattuale in materia di appalti
L'art. 603 bis, 1° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato:   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
L'art. 603 bis, 2° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato:   Qualora il reato di cui al 1° comma sia stato commesso con violenza o minaccia, la sanzione della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato nonché l'arresto obbligatorio in flagranza di reato
L'art. 603 bis.2 del codice penale prevede in materia di caporalato:   La pena accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne rappresentano il prezzo, profitto o prodotto
L'art. 603-bis del codice penale prevede il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, tale articolo è stato introdotto   Dall'art. 12 del D.L. n. 138/2011
L'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 dispone che il lavoratore ha diritto a:   11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
L'articolo 1, commi 910 - 913, della Legge n. 205/2017 ha previsto:   Il nuovo obbligo di procedere al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti della stessa unicamente con modalità tracciabili
L'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede:   Il provvedimento sanzionatorio della sospensione dell'attività imprenditoriale
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Per consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle correlate alla prestazione affidata dal committente
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 6° comma prevede che:   Dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al precedente comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che:   In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 1° comma disciplina:   I soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi in Italia, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a una impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto in argomento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che:   E' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva diretta al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non venga eseguito il versamento delle ritenute
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma, tra le altre cose, prevede che:   In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che:   Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per una somma non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 7° comma prevede che:   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che:   L'esclusione della compensazione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che:   Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, reca una serie di misure in materia di:   Contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo n. 241/1997, inserito dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che:   Se alla data del comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati o risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera ovvero del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo n. 241/1997, inserito dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge n. 157/2019, è rubricato:   Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma prevede che:   Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma prevede che:   All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e' inserita la lettera a- quinquies)
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma prevede che:   L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera:   a-quinquies) Alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da ad a- quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27
L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, riguarda:   Gli specifici controlli dei lavoratori dipendenti tramite l'istallazione di impianti audiovisivi e strumenti tecnologici
L'articolo 7 del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2019 n. 26, individua:   Le condotte di reato che sono dirette ad ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza o a conservarne illegittimamente il godimento
L'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare impone alla GdF, per il suo ruolo specialistico di polizia economico-finanziaria:   lo sviluppo di un'azione ispettiva sempre più incisiva, coordinata anche con gli altri organi di vigilanza del settore e, nei casi di più grave allarme sociale, anche con le Autorità di p.s.
L'attività di contrasto al sommerso d'azienda e da lavoro è disciplinata, per i Reparti della Guardia di Finanza, da:   Il capitolo 7 della Parte V del volume III del Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali
L'autorizzazione all'accesso nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata dell'imprenditore, può essere rilasciata dal Procuratore della Repubblica:   Solo se sussistono gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, documenti, registri, scritture e altre prove delle violazioni
L'azione del Corpo per la repressione del lavoro nero e/o irregolare deve essere orientata:   Alla determinazione delle basi imponibili sottratte ai relativi obblighi di applicazione delle ritenute fiscali e contributive nonché alla individuazione delle connesse violazioni di carattere penale o amministrativo
L'azione della Guardia di Finanza nel settore del sommerso da lavoro è orientata anche a contrastare, con un approccio multidisciplinare:   Le irregolarità collegate alle collaborazioni occasionali che dissimulano rapporti di lavoro subordinato
L'azione di contrasto al sommerso d'azienda rappresenta una priorità per la Guardia di Finanza:   Per i possibili recuperi erariali e per arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico
L'azione di vigilanza nei confronti delle società cooperative cd ''spurie'':   E' indirizzata a verificare la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale dei soci lavoratori e scongiurare il fenomeno della mera somministrazione di manodopera, vietata per legge
Le attività ispettiva condotte dal Corpo nell'ambito del settore del contrasto al sommerso da lavoro, qualora presentino rilievi che oggettivamente rappresentano condotte di natura delittuosa, avrà la conseguenza:   Dell'obbligo di redazione della comunicazione di notizia di reato da inviare all'Autorità Giudiziaria competente per territorio
Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso gli Ispettorati interregionali del lavoro che opera, nei limiti del servizio e nel rispetto delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente:   Anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria
Le indagini da parte degli investigatori privati utilizzati dalle aziende devono:   Concludersi in un termine ragionevole prestabilito
Le sanzioni per lavoro nero (cd maxi-sanzione) e per pagamento in contanti delle paghe anziché con modalità tracciabili:   Si cumulano tra loro
Le verifiche preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso al Reddito di cittadinanza, introdotto con il D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2019 n. 26, sono effettuate:   Dall'INPS
L'esame, da parte dei militari del Corpo, dei dati e delle notizie presenti nel Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, consente di:   Effettuare ricerche per periodo temporale, per codice fiscale dell'azienda, del datore di lavoro e del lavoratore nonché per codice univoco della comunicazione
L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata con:   Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già tasso ufficiale di riferimento) + 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi o premi omessi
L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata:   Fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi evasi
L'idoneità al lavoro notturno va rilevata, a carico del datore di lavoro:   attraverso controlli sia preventivi che periodici, almeno ogni due anni
L'impegno della Guardia di Finanza nell'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare è rivolto anche:   alla scoperta delle violazioni fiscali e contributive legate all'utilizzo di manodopera irregolarmente sfruttata
L'inoltro di inviti, richieste e/o questionari al contribuente, in materia di Imposte dirette e IVA:   è consentito agli Uffici finanziari e, quindi, anche alla G. di F. a norma degli artt. 51 DPR n. 633/72 e 32 DPR n. 600/73
L'interposizione di manodopera è un fenomeno illecito che consiste:   Nel ricorso a fittizi rapporti di appalto di servizi con imprese che provvedono solo formalmente ad assumere lavoratori e ad assolvere i relativi obblighi fiscali e contributivi
L'Ispettorato nazionale del lavoro è competente a ricevere:   Il rapporto di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il potere di:   Visionare in ogni parte e in qualsiasi momento i laboratori, i cantieri e i lavori nonché i dormitori e i refettori che sono annessi allo stabilimento
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si coordina anche con:   I servizi ispettivi in forza all'ASL e ad ARPA
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha impartito specifiche istruzioni che tratteggiano percorsi ispettivi a contrasto:   Del cosiddetto dumping sociale e utilizzo abusivo dell'istituto del distacco transnazionale
Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che, durante le verifiche fiscali, la permanenza presso la sede del contribuente   non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio
L'omessa consegna o la ritardata consegna dei prospetti paga ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione delle retribuzioni, è punita:   in via amministrativa dall'art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4
L'omissione contributiva dovuta a oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa è sanzionata con:   Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già tasso ufficiale di riferimento) + 5,5 punti, se il pagamento dei contributi è effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi
L'ordine di accesso- ex art. 52 DPR 633/72 - per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche, nei nuclei PEF strutturati su Sezioni e nei Reparti territoriali deve essere a firma:   del Comandante di Reparto