>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto penale #2

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!


Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, qualora si provi che furono compiuti in frode ed entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali, qualora si provi che furono compiuti in frode ed entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese anticipate dal difensore e per le somme a lui dovute a titolo di onorario qualora si provi che furono compiuti in frode ed entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese di procedimento, qualora si provi che furono compiuti in frode ed entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena, qualora si provi che furono compiuti in frode ed entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario per cura e alimenti per la persona offesa, durante l'infermità, qualora si provi che furono compiuti in frode ed entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, purché si provi che siano stati compiuti in frode e che vi sia stata la malafede dell'altro contraente e purché siano stati compiuti entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali, purché si provi che siano stati compiuti in frode e che vi sia stata la malafede dell'altro contraente e purché siano stati compiuti dal colpevole entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario, purché si provi che siano stati compiuti in frode e che vi sia stata la malafede dell'altro contraente e purché siano stati compiuti entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese del procedimento, purché si provi che siano stati compiuti in frode e che vi sia stata la malafede dell'altro contraente e purché siano stati compiuti dal colpevole entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese di mantenimento del condannato negli stabilimento di pena, purché si provi che siano stati compiuti in frode e che vi sia stata la malafede dell'altro contraente e purché siano stati compiuti entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio sono inefficaci nei confronti dei crediti per il pagamento delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa durante l'infermità, purché si provi che siano stati compiuti in frode e che vi sia stata la malafede dell'altro contraente e purché siano stati compiuti dal colpevole entro:   un anno prima del commesso reato.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole:   se si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commessa nell'interesse della persona giuridica.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per delitto commesso nel loro interesse, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta al colpevole:   se questi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per delitto nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta al colpevole:   se si tratti di delitto che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato commesso nel loro interesse, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole:   se questi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato commesso nel loro interesse, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole:   se questi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati:   al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole, sia essa multa o ammenda.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati:   al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole, sia essa multa o ammenda.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole:   se si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole:   se si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica.
Gli enti forniti di personalità giuridica diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati:   al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole, sia essa multa o ammenda.
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione commessa nel loro interesse, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole:   se questi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per delitto nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per delitto nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per delitto nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Gli enti forniti di personalità giuridica, qualora sia pronunciata condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, nel caso di insolvibilità del condannato sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, ad eccezione:   dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.