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Elenco in ordine alfabetico delle domande di TCB - Tecnica professionale

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La circolare 1/2018 prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, che nei verbali in materia lavoristica e previdenziale sia indicato:   La data di decorrenza dei termini di proposizione dei ricorsi avverso il verbale nonché le modalità e i termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi e/o di istanze di audizione
La circolare Min. Lavoro n. 38/2010, con riferimento alle violazioni amministrative di natura lavoristica di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica che quando i militari della Guardia di Finanza inviano le relative segnalazioni agli Ispettorati territorialmente competenti (ITL), questi:   Provvederanno agli atti conseguenti di verbalizzazione e notifica degli illeciti a seguito di una verifica della correttezza e fondatezza dei contenuti
La mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti configura l'inadempienza di:   Evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.1.2018, n. 547, richiama l'attenzione sull'obbligo, alla conclusione degli accertamenti ispettivi, da cui emergano fattispecie irregolari che possano configurare violazioni tributarie, di:   Comunicare i fatti di interesse al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del luogo dell'accertamento
La potestà della Guardia di finanza all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie discende   dall'art. 34 della legge 7.1.1929, n.4
La prima condizione di ammissibilità del ricorso a investigatori privati da parte del datore di lavoro è:   La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
La procedura di programmazione - circolare 1/2018 - si articola nelle fasi   Della proposta e dell'approvazione
L'aliquota applicabile sugli acquisti intracomunitari è:   la stessa prevista per le operazioni interne
L'art. 116, comma 8 e ss. della Legge 388/2000 prevede:   Sanzioni civili per omissione contributiva
L'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale:   Quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 ha:   Modificato il trattamento sanzionatorio e il procedimento di irrogazione della cosiddetta "maxisanzione", che si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione ai Centri per l'impiego
L'art. 33, comma 1 della L. n. 183/2010 ha esteso la competenza sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale:   Agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:   L'articolo 17 - bis
L'art. 603 bis, 1° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato:   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
L'art. 603 bis, 2° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato:   Qualora il reato di cui al 1° comma sia stato commesso con violenza o minaccia, la sanzione della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato
L'art. 603 bis., 1° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato:   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 1° comma disciplina:   I soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato italiano, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che:   In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che:   Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 6° comma prevede che:   A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al precedente comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, è rubricato:   Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera:   a-quinquies) Alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a- quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27
Le aziende possono ricorrere a investigatori privati per:   Verifiche relative a malattie, violazione al divieto di concorrenza, utilizzo improprio da parte del dipendente dei permessi previsti dalla legge 104/1992, attività retribuita in favore di terzi, veridicità delle attestazioni di presenza
Le cessioni di beni ammortizzabili concorrono a formare il volume d'affari?   Sì, ma in casi tassativamente fissati
Le cessioni di invenzioni industriali e brevetti, sono considerate "cessioni di beni"?   Dipende dalla natura del cedente
Le cessioni gratuite di beni sono soggette ad Iva?   No, perché presupposto dell'Iva è l'atto a titolo oneroso
Le indagini da parte degli investigatori privati utilizzati dalle aziende devono:   Concludersi in un termine ragionevole prestabilito
Le operazioni di verifica devono essere quotidianamente documentate in apposito processo verbale, nel rispetto   dell'art. 52, comma 6, del DPR 633/72
Le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'Iva   si considerano attività professionali oltre un certo ammontare
Le registrazioni nel libro giornale devono essere effettuate - ex-art. 22 del DPR 600/73   entro 60 giorni, tenendo conto della data di manifestazione del fatto gestionale
L'Ispettorato nazionale del lavoro è competente a ricevere:   Il rapporto di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il potere di:   Visionare in ogni parte e in qualsiasi momento i laboratori, i cantieri e i lavori nonché i dormitori e i refettori annessi allo stabilimento
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si coordina anche con:   I servizi ispettivi delle ASL e ARPA
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha impartito specifiche istruzioni che tratteggiano percorsi ispettivi a contrasto:   Del cosiddetto dumping sociale e utilizzo abusivo dell'istituto del distacco transnazionale
L'IVA attua un'imposizione di carattere generale su:   Le operazioni commerciali
L'IVA costituisce un costo per il cedente:   Mai