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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti 401-500

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A norma del disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 313/2002, i provvedimenti di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, in caso di contravvenzioni sono eliminati dal casellario giudiziale:   Trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è diventato irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è prescritto il termine per impugnare.
A norma del disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 313/2002, i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sono eliminati dal casellario giudiziale:   Trascorsi dieci anni dalla pronuncia.
A norma del disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 313/2002, i provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace in cui la sanzione è stata eseguita ed è stata inflitta pena pecuniaria, sono eliminati dal casellario giudiziale:   Trascorsi cinque anni se in tale periodo non è stato commesso un ulteriore reato.
A norma del disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 313/2002, i provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace in cui la sanzione è stata eseguita ed è stata inflitta pena diversa da quella pecuniaria, sono eliminati dal casellario giudiziale:   Trascorsi dieci anni se in tale periodo non è stato commesso un ulteriore reato.
A norma del disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 313/2002, i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, sono eliminati dal casellario giudiziale:   Trascorsi dieci anni dal giorno dell'esecuzione o, comunque, dell'estinzione della pena.
A norma di quanto prevede il D.Lgs. n. 165/2001, la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente comporta:   L'applicazione dell'art. 55-quater, che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento.