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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento penitenziario #1

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Recita l'art. 62 dell'O.P. (L. 354/1975) che «gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale». Conseguentemente sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro....   Coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere.
Recita l'art. 62 dell'O.P. (L. 354/1975) che «gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale». Conseguentemente sono assegnati ad una casa di cura e custodia....   I condannati per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica.
Recita l'art. 62 dell'O.P. (L. 354/1975) che «gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale». Conseguentemente sono assegnati ad una casa di cura e custodia....   I condannati per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di cronica intossicazione da alcool.
Recita l'art. 62 dell'O.P. (L. 354/1975) che «gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale». Conseguentemente sono assegnati ad una casa di cura e custodia....   I condannati, per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti.
Recita l'art. 62 dell'O.P. (L. 354/1975) che «gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale». Conseguentemente sono assegnati ad un ospedale psichiatrico giudiziario....   I condannati, in grado di intendere e di volere al momento del reato, che durante l'esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica.